martedì, 16 giugno 2026 | 21:07

Malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative: tutela previdenziale

L'Istituto fornisce indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie, alla luce delle evoluzioni organizzative del SSN e delle esigenze di tutela dei lavoratori (INPS - Circolare 16 giugno 2026, n. 65)

Malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative: tutela previdenziale

L'Istituto fornisce indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie, alla luce delle evoluzioni organizzative del SSN e delle esigenze di tutela dei lavoratori (INPS - Circolare 16 giugno 2026, n. 65)

Prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital

Ai fini della tutela previdenziale per la malattia, alcune prestazioni ambulatoriali che determinano per il lavoratore una effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa nelle giornate di accesso alla struttura sanitaria sono equiparate al regime del day hospital.

In tali ipotesi sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la Struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati. Gli altri giorni compresi nel medesimo arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo se supportati da idonea certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa.

L'Inps considera equiparate al day hospital le seguenti prestazioni sanitarie complesse: Day Service ambulatoriale (DSA), Day surgery, Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC), Bassa Intensità Chirurgica (BIC), Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC), Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

Centri di Salute Mentale (CSM)

Ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e, pertanto, indennizzabili come malattia. Inoltre, l’eventuale ospitalità notturna, laddove formalmente prevista e documentata come ricovero breve, viene equiparata al regime di day hospital.

Strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali

I percorsi di cura residenziali o semiresidenziali, diversi dal ricovero ospedaliero tradizionale, possono comportare per il lavoratore un’effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa. A seconda della tipologia della struttura e della prestazione, i percorsi di cura sono equiparati al ricovero ospedaliero, al day hospital o alla malattia comune.

Le prestazioni di cura fornite da strutture psichiatriche residenziali (alta, media, bassa intensità assistenziale) e semiresidenziali (centri diurni) sono equiparate al ricovero ospedaliero qualora soddisfino specifici requisiti normativi (direzione sanitaria, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale, gestione farmaci e emergenze, tracciabilità delle presenze e delle attività, personale qualificato) e operino in regime autorizzato/accreditato. In assenza dei requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica.

Inoltre, sono equiparati al ricovero ospedaliero:

- i ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC);

- la permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie;

- i ricoveri presso le Unità di Riabilitazione Intensiva/Estensiva e i Centri di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- i ricoveri presso la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per motivi sanitari e Hospice.

Le prestazioni complesse in Day service presso le Case della Comunità sono equiparate al day hospital.

Sono equiparate alla malattia comune:

- le prestazioni semiresidenziali;

- la permanenza in strutture socio-riabilitative prive di assistenza sanitaria e la partecipazione a programmi riabilitativi presso Centri Diurni, previa certificazione medica.

In tutti i casi di equiparazione alla malattia comune permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della struttura.

Strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB)

Ai fini della tutela previdenziale, la permanenza presso il Pronto Soccorso o presso le annesse Unità Operative (Osservazione Breve Intensiva - OBI, o Degenza Breve - DB), che può protrarsi anche per alcuni giorni in relazione alle condizioni del paziente, è equiparata al ricovero ospedaliero.

Comunità terapeutiche

La permanenza presso le comunità terapeutiche e le strutture accreditate per la cura e la riabilitazione dalle dipendenze patologiche (droghe, abuso di alcol, gioco d’azzardo e nuove dipendenze) danno diritto ad una differente tutela previdenziale a seconda della natura sanitaria o socio-educativa della struttura.

La permanenza residenziale in comunità terapeutiche, che operano in regime sanitario, con équipe comprendente un medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) e risultano autorizzate o accreditate dal SSN, è equiparabile al ricovero ospedaliero. Ai fini del riconoscimento dell’indennità, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura.

E' equiparata alla malattia comune, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro:

- la permanenza presso le comunità a prevalenza socio-educativa, in assenza di cartella clinica e di responsabilità sanitaria diretta;

- la permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria;

- la permanenza semiresidenziale.

In tali casi permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della comunità.

Centri per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)

I centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), pubblici o privati accreditati, offrono diverse modalità di trattamento: terapia ambulatoriale specialistica e intensiva, riabilitazione semiresidenziale, day service e day hospital diagnostico-terapeuticoriabilitativo, riabilitazione intensiva residenziale e ricoveri ordinari o di emergenza. Alcuni centri dispongono di posti letto dedicati, con possibilità di ricoveri psichiatrici e internistici per adulti e minori. Gli interventi comprendono attività psicoterapeutiche e psicoeducative, monitoraggio clinico e nutrizionale, farmacoterapia, riabilitazione e, ove previsto, attività ricreative e scuola ospedaliera. L’équipe è composta da professionisti sanitari e figure riabilitative ed educative, garantendo un approccio integrato.

Ai fini della tutela previdenziale, i trattamenti effettuati presso tali strutture sono ricondotti ai seguenti regimi:

- le prestazioni in day service e in day hospital, nonché la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria, che soddisfino requisiti specifici minimi (accreditamento, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) e presenza di équipe multidisciplinare), sono equiparati al ricovero ospedaliero;

- le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa. In tali casi permane l’obbligo di reperibilità presso la struttura.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 16 giugno 2026, n. 65