Debiti contributivi: aumentano sanzioni e interessi
Nuovo rialzo della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuto all’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 17 giugno 2026 (INPS - Circolare 16 giugno 2026, n. 64)
Debiti contributivi: aumentano sanzioni e interessi
Nuovo rialzo della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuto all’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 17 giugno 2026 (INPS - Circolare 16 giugno 2026, n. 64)
Con decisione del 11 giugno 2026 la BCE ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.).
Per effetto di tale decisione, sono conseguentemente aumentati il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché la misura delle sanzioni civili.
Interessi di rateazione dei debiti contributi e assicurativi
Il pagamento in forma rateale dei debiti per contributi previdenziali e assistenziali comporta l’applicazione di interessi pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 4,40%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Nelle ipotesi di evasione, invece, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
E' possibile, tuttavia, nei casi in cui trova applicazione il ravvedimento operoso, regolarizzare la violazione applicando una sanzione civile in misura ridotta.
Per effetto della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 17 giugno 2026:
a) in caso di mancato o ritardato versamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie :
- se il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione civile è pari al 2,40% in ragione d’anno;
- se il pagamento è effettuato oltre 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi:
- se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d'anno;
- se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 9,90% in ragione d’anno
c) in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), la sanzione civile è pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
L’Inps ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni civili sono determinate in misura ridotta. In particolare:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi regolarmente denunciati (ipotesi a) del precedente paragrafo), la sanzione civile è calcolata nella misura corrispondente al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
- nel caso di evasione contributiva (ipotesi b) del precedente paragrafo), la sanzione civile è calcolata nella misura corrispondente al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di due punti percentuali.
La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d’anno), a decorrere dal 17 giugno 2026 la riduzione opera sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,40%.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



