lunedì, 15 giugno 2026 | 10:35

Prestazioni economiche: rivalutazione annuale dal 1° luglio 2026

L'Inail illustra riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione (INAIL - circolare 09 giugno 2026 n. 27)

Prestazioni economiche: rivalutazione annuale dal 1° luglio 2026

L'Inail illustra riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione (INAIL - circolare 09 giugno 2026 n. 27)

Rendite per inabilità permanente

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le seguenti misure retributive. Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 98,63. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:

Retribuzione annua minima

Euro 20.712,30

Retribuzione annua massima

Euro 38.465,70

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 98,63) e della retribuzione annua minima (euro 20.712,30), la retribuzione annua massima è così fissata;

Comandanti e capi macchinisti

Euro 55.390,61

Primi ufficiali di coperta e di macchina

Euro 46.928,15

Altri ufficiali

Euro 42.696,93

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 31.266,07. Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Retribuzione annua convenzionale euro 31.266,07

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

minimo euro 20.712,30

massimo euro 38.465,70

Lavoratori autonomi

Retribuzione annua convenzionale euro 20.712,30 (NOTA 7)

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 67.802,97.

Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industria, navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 12.515,64.

Per medici esposti a radiazioni ionizzanti l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 67.802,97. 

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato (NOTA 10)

Retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 51,70

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Lavoratori autonomi

Retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 58,13 (NOTA 11)

Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 682,14.


Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come segue:

INABILITÀ (%)

SETTORE INDUSTRIA

SETTORE AGRICOLTURA

Da 50 a 59

Euro 382,74

Euro 479,41

Da 60 a 79

Euro 537,00

Euro 669,00

Da 80 a 89

Euro 997,04

Euro 1.148,55

Da 90 a 100

Euro 1.536,06

Euro 1.627,68

100 + a.p.c.

Euro 2.219,08

Euro 2.310,18

Rendite per inabilità permanente

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l’anno 2024 e precedenti

1,014

Per l’anno 2025 e I semestre 2026

1,000

In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene:

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Retribuzione annua convenzionale euro 31.266,07 (NOTA 13)

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982

Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

minimo euro 20.712,30

massimo euro 38.465,70

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982

Retribuzione annua convenzionale euro 31.266,07

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993

Retribuzione annua convenzionale euro 31.266,07

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993

Retribuzione minimale del settore industria euro 20.712,30 (NOTA 14)

Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2025 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione

Le Sedi Inps devono procedere alle seguenti riliquidazioni:

- rendite escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale;

- eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la prima volta sul rateo di agosto 2026, devono essere adeguati alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° luglio 2026;

- prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).


di Francesca Esposito

Fonte normativa