venerdì, 05 giugno 2026 | 17:29

Emilia-Romagna, stop al lavoro al sole

Vietate le attività nelle ore più calde in agricoltura, cantieri, cave e logistica fino al 15 settembre 2026 (Reg. Emilia-Romagna - Ordinanza Regionale 3 giugno 2026, n. 72)

Emilia-Romagna, stop al lavoro al sole

Vietate le attività nelle ore più calde in agricoltura, cantieri, cave e logistica fino al 15 settembre 2026 (Reg. Emilia-Romagna - Ordinanza Regionale 3 giugno 2026, n. 72)

La Regione Emilia-Romagna, con l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 3 giugno 2026, n. 72, introduce misure di prevenzione per il lavoro svolto in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento si applica dal 3 giugno al 15 settembre 2026, salvo modifica dei termini, sull’intero territorio regionale.

L’ordinanza vieta il lavoro dalle ore 12.30 alle ore 16.00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nei piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti. Il divieto opera nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata da Worklimate segnala, per i “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12.00, un livello di rischio “ALTO”.

Per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice deve integrare il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze massime di percorrenza, senza conseguenze negative in termini salariali e reputazionali. Se il servizio è organizzato tramite piattaforma digitale, l’algoritmo va adeguato a tali criteri e agli operatori devono essere forniti ausili di mitigazione del rischio, secondo le linee di indirizzo richiamate nel testo.

Per le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro devono adottare misure organizzative idonee a garantire la continuità dei servizi essenziali. Per i cantieri edili e affini svolti esclusivamente all’aperto con prolungata esposizione al sole, l’ordinanza autorizza in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee l’anticipo o il posticipo di un’ora dei lavori nei giorni in cui il proprio comune indica rischio alto, salvo diversa disciplina comunale e con esclusione dei comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima.

La violazione degli obblighi comporta le sanzioni previste dalla legge, compresa l’applicazione dell’art. 650 c.p. o delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se il fatto non costituisce reato più grave.

di Alfonso Della Corte

Fonte Normativa