venerdì, 05 giugno 2026 | 16:25

Calcolo premi Inail 2026: fissato il minimale giornaliero

L'Inail ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2026 e fornisce istruzioni per il calcolo dei premi ordinari e dei premi speciali unitari (INAIL - Circolare 28 maggio 2026 n. 25)

Calcolo premi Inail 2026: fissato il minimale giornaliero

L'Inail ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2026 e fornisce istruzioni per il calcolo dei premi ordinari e dei premi speciali unitari (INAIL - Circolare 28 maggio 2026 n. 25)

Ai fini del calcolo del premio assicurativo "ordinario" deve essere assunta la retribuzione più elevata tra quella applicata (contrattuale) e il limite minimo stabilito dalla legge.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti la retribuzione effettiva va ragguagliata a giorni per calcolare la retribuzione imponibile giornaliera contrattuale, che deve essere confrontata con i limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge.

Per l'anno 2026 il minimale giornaliero è pari a Euro 58,13. Il minimale mensile (x 26 giorni) è pari a Euro 1.511,38.

Limitatamente agli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2026 è pari a Euro 51,70.

Pertanto:

- se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare, se superiore, la retribuzione effettiva del mese considerato;

- se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.

L'adeguamento al minimale giornaliero non si applica alle seguenti tipologie di retribuzione:

- trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.);

- assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;

- indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente;

Nel caso di lavoratori ai quali si applica la retribuzione convenzionale il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2026 è pari a euro 32,30.

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive (Euro 58,13).

In mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva si applica la retribuzione di ragguaglio, determinata con le seguenti modalità

- imponibile giornaliero (euro 20.426,70:300), pari a Euro 68,09;

- imponibile mensile (euro 20.426,70 : 300 x 25), pari a Euro 1.702,23.

Il premio assicurativo ordinario si applica, altresì, ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori subordinati sportivi, ai lavoratori dello spettacolo autonomi.

L’area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.

Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.

Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

Dal 1° gennaio 2025, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile sono pari, rispettivamente, a Euro 1.702,23 e Euro 3.161,28.

Per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, la retribuzione da assumere per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita.

Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita.

Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.

Dal 1° gennaio 2025, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale sono pari, rispettivamente, a Euro 20.426,70 e Euro 37.935,30.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps si assume come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori (per l'anno 2026, pari a Euro 58,13).

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INAIL - Circolare 28 maggio 2026 n. 25