giovedì, 04 giugno 2026 | 11:57

Edilizia Confapi Toscana - Disciplina dell’EVR nel CIRL del 18 maggio 2026

Il recente CIRL firmato il 18 maggio 2026 per il settore dell’Edilizia Piccola e Media Impresa della Toscana ha introdotto la nuova disciplina per l’EVR che decorre da luglio 2026 (Cod. CNEL F018)

Edilizia Confapi Toscana - Disciplina dell’EVR nel CIRL del 18 maggio 2026

Il recente CIRL firmato il 18 maggio 2026 per il settore dell’Edilizia Piccola e Media Impresa della Toscana ha introdotto la nuova disciplina per l’EVR che decorre da luglio 2026 (Cod. CNEL F018)

Il CIRL firmato il 18 maggio 2026 da Confapi Aniem della Toscana e le OO.SS. territoriali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, ha introdotto la nuova disciplina per la determinazione e l’erogazione dell’EVR ai lavoratori dell’Edilizia Piccola Industria Confapi

In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 47, 39 e 12 del vigente CCNL, in forza del presente CIRL si corrisponderà ai dipendenti delle imprese edili operanti in regione Toscana e che applichino il CCNL ANIEM-CONFAPI, un elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° aprile 2025. Fino a nuova determinazione, resteranno in vigore gli importi dell’Evr derivanti da tale retribuzione, aggiornati ai rinnovi dei minimi del 1° marzo 2027.

L'EVR, per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli artt. 24 e 45 del CCNL e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al fine del calcolo saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

- numero lavoratori iscritti alla CERT delle imprese che applicano il contratto CONFAPI;

- monte salari denunciato alla CERT dalle imprese che applicano il contratto CONFAPI;

- ore dichiarate alla CERT, le ore di C.i.g. per mancanza di lavoro saranno considerate al 50%;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, l'incidenza delle grandi opere sarà oggetto di confronto al momento della verifica annuale.

Non saranno considerate variazioni significative quelle minori o uguale al 7%.

Le parti firmatarie provvederanno al raffronto dei parametri, su base media triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

La verifica, quale condizione necessaria per l’erogazione dell’EVR, dovrà essere effettuata annualmente.

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri positivo, l'EVR riconosciuto sarà fissato nella misura del 30% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri positivi, l'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 60% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura dell'85% di quanto definito a livello nazionale; nel caso della totalità degli indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello nazionale.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di C.i.g.s., l'EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto per il 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l'erogazione dell'EVR

L’EVR sarà riconosciuto dalle imprese a tutti i lavoratori in forza e, per gli operai, versato mensilmente alla Cert. L’importo sarà corrisposto dalla CERT ai lavoratori in forza in due quote annuali che saranno liquidate in occasione degli accantonamenti a luglio e dicembre. Per gli impiegati l'EVR continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall'impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.

Le parti definiranno con Regolamento successivo il funzionamento del nuovo adempimento della CERT, identificando metodi di versamento e liquidazione della quota EVR. Fino ad allora, l'EVR sarà riconosciuto in quote mensili dell'importo e riparametrato in seguito alla verifica annuale direttamente nella busta paga del lavoratore.

Per le imprese che applicano il CCNL Edilizia CONFAPI non iscritte in CERT, l'importo dell'EVR continuerà ad essere riconosciuto mensilmente ai lavoratori nelle buste paga.

La disciplina dell'EVR su descritta avrà validità a partire da luglio 2026, prima dell’entrata in vigore del presente articolato l'EVR sarà calcolato secondo le modalità previste dal CCRL precedentemente vigente, la cui efficacia cesserà con l’attuazione del presente accordo.

Le parti identificano il seguente indice territoriale per l'eventuale riparametrazione della somma EVR erogabile:

- Volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale; (Parametro nazionale]

2. Volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino:

a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti;

b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato;

c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale