venerdì, 29 maggio 2026 | 15:28

CCNL Multiservizi Conflavoro – Confsal: firmato il nuovo CCNL

Firmato, il 19 maggio 2026, tra  CONFLAVORO PMI, CONFSAL,  CONFSAL FEDERLAVORATORI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Multiservizi scaduto in data 30 giugno 2025 (Cod. CNEL K574)

CCNL Multiservizi Conflavoro – Confsal: firmato il nuovo CCNL

Firmato, il 19 maggio 2026, tra  CONFLAVORO PMI, CONFSAL,  CONFSAL FEDERLAVORATORI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Multiservizi scaduto in data 30 giugno 2025 (Cod. CNEL K574)

Il CCNL, che decorre dal 1° giugno 2026 e scadrà il 31 maggio 2029, prevede le seguenti tranches retributive

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi in vigore

Minimi dal 01.06.2026

Minimi dal 01.10.2026

Minimi dal 01.05.2027

Quadri*

€ 2.196,00

€2.267,00

€ 2.337,60

€ 2.398,00

Primo livello

€2.054,00

€2.118,00

€ 2.182,60

€ 2.238,00

Secondo livello

€ 1.843,00

€ 1.899,00

€ 1.955,00

€ 2.003,00

Terzo livello

€ 1.582,00

€ 1.626,50

€ 1.671,50

€ 1.710,00

Quarto livello

€ 1.490,00

€ 1.531,20

€ 1.572,50

€ 1.607,80

Quinto livello

€ 1.413,00

€ 1.451,00

€ 1.488,90

€ 1.521,20

Sesto livello

€ 1.344,00

€ 1.379,00

€ 1.414,00

€ 1.444,00

Settimo livello

€ 1.275,00

€ 1.307,00

€ 1.339,00

€ 1.366,90

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi dal 01.12.2027

Minimi dal 01.07.2028

Minimi dal 01.10.2028

Quadri*

€ 2.438,50

€ 2.489,00

€ 2.529,00

Primo livello

€ 2.274,80

€ 2.321,00

€ 2.357,80

Secondo livello

€ 2.034,80

€ 2.074,80

€ 2.106,70

Terzo livello

€ 1.735,60

€ 1.767,80

€ 1.793,50

Quarto livello

€ 1.631,00

€ 1.660,60

€ 1.684,00

Quinto livello

€ 1.543,00

€ 1.570,00

€ 1.591,70

Sesto livello

€ 1.464,00

€ 1.489,00

€ 1.509.00

Settimo livello

€ 1.385,00

€ 1.408,00

€ 1.426,50


*In aggiunta indennità di funzione di euro 27,00 EDR compreso nei minimi tabellari

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
-6 mesi per il livello Quadro;
- 4 mesi per il livello 1;
- 3 mesi per il livello 2;
- 30 giorni per i livelli 3 e 4;
- 26 giorni per i livelli 5, 6 e 7;
- 30 giorni per gli apprendisti.
Per gli impiegati dei livelli dal 3° al 6°, il periodo di prova è esteso a 2 mesi.

Indennità di vacanza contrattuale

In caso di ritardo nel rinnovo del CCNL, ai lavoratori è corrisposta un’“Indennità di Vacanza Contrattuale. L’importo viene determinato applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.

Altri permessi retribuiti

In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita. I lavoratori donatori di sangue e donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti secondo le modalità previste dalla legge.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- 2 giorni per ciascun esame universitario;
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.

Elemento di Garanzia Retributiva

Nelle aziende in cui non è previsto un premio di risultato, ai lavoratori viene riconosciuto un importo una tantum denominato Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), pari all’1% della retribuzione di fatto. L’E.G.R. è dovuto solo se, a fine esercizio, l’azienda ha registrato un aumento di produttività oppure un incremento del rapporto fatturato/dipendenti o valore aggiunto/dipendente. L’importo viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo.

Scatti di anzianità

Il nuovo CCNL prevede la seguente disciplina:
- Operai: 2% della relativa retribuzione tabellare, cadenza triennale, massimo 5 scatti;
- Impiegati: 6,25% della retribuzione tabellare, cadenza biennale e massimo 8 scatti.

Part time

Sono variate le seguenti maggiorazioni:
- Variazione in aumento: maggiorazione del 15%;
- Lavoro supplementare: maggiorazione del 28%.

Apprendistato professionalizzante

La durata del periodo di apprendistato viene determinata come segue:
- 48 mesi per i livelli 1° e 2°;
- 36 mesi per i livelli 3° e 4°;
- 24 mesi per il livello 5° e 6°.
Per i lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore attinente alla professionalità da acquisire, la durata del contratto di apprendistato è ridotta: - di 6 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 2° o il 3°; - di 3 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 1°.
Per i lavoratori in possesso di diploma di una laurea attinente alla professionalità da acquisire, la durata del contratto di apprendistato è ridotta: - di 12 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 2° o il 3°; - di 6 mesi, qualora il livello della qualifica da conseguire sia il 1°.

Causali per i contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi

Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
b. Esecuzione di un progetto, opera, commessa o servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività;
c. Gestione di appalti con obbligo contrattuale di mantenere continuità operativa;
d. Assunzione di lavoratori con competenze specifiche, relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL;
e. Assunzione di lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
f. Lavoratori di età superiore a 50 anni.

Assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI

Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato. L’azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità.

di Assia Olivetta


Fonte contrattuale