mercoledì, 27 maggio 2026 | 09:58

ANF: nuovi livelli reddituali

L'Inps comunica i nuovi livelli di reddito familiare decorrenti dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 (INPS – circolare 26 maggio 2026 n. 61)

ANF: nuovi livelli reddituali

L'Inps comunica i nuovi livelli di reddito familiare decorrenti dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 (INPS – circolare 26 maggio 2026 n. 61)


Il DL 13 marzo 1988, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla L 13 maggio 1988 n. 153) stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.

In attuazione di quanto previsto dal DLgs 29 dicembre 2021 n. 230, che ha istituito all'articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2025 e l'anno 2024, è risultata pari a + 1,4%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

di Francesca Esposito

Fonte normativa