lunedì, 25 maggio 2026 | 15:40

Confcommercio Trapani: accordo sui contratti stagionali

L’intesa del 19 maggio 2026 disciplina i contratti a tempo determinato per le attività stagionali e ne definisce le condizioni di applicazione (Cod. CNEL H011)

Confcommercio Trapani: accordo sui contratti stagionali

L’intesa del 19 maggio 2026 disciplina i contratti a tempo determinato per le attività stagionali e ne definisce le condizioni di applicazione (Cod. CNEL H011)


L'accordo territoriale per la Provincia di Trapani sottoscritto il 19 maggio 2026 disciplina i contratti a tempo determinato per le attività stagionali nel commercio e nei servizi, con validità sperimentale fino al 31 gennaio 2027. L'intesa è stata firmata da Confcommercio Trapani e dalle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. L'accordo si applica alle aziende con sede legale o unità produttive ubicate nella Provincia di Trapani che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, limitatamente ai contratti stipulati per far fronte ai picchi di lavoro connessi alla stagionalità turistica.

L'accesso alla disciplina derogatoria è condizionato alla comunicazione all'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo e Trapani entro 15 giorni dall'attivazione del rapporto; in assenza di tale adempimento, il contratto non può beneficiare delle deroghe previste. Le deroghe introdotte riguardano durata massima dei rapporti, limiti quantitativi, intervalli temporali tra contratti e obbligo di causale. Restano invece fermi la forma scritta, la parità di trattamento economico e normativo, i divieti di legge, gli obblighi in materia di sicurezza e gli obblighi di informazione sindacale previsti dal CCNL.

I periodi di effettiva stagionalità individuati dall'accordo sono due: dal giorno successivo alla Domenica delle Palme fino al 31 ottobre 2026, e dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027. Per le attività ubicate nelle isole minori della Provincia — Favignana, Levanzo, Marettimo e Pantelleria — il periodo estivo può estendersi fino al 15 novembre 2026.

Le aziende sono tenute a richiamare esplicitamente l'accordo nel contratto individuale, a comunicare all'Ente bilaterale e alle organizzazioni sindacali firmatarie il numero dei lavoratori coinvolti, la durata, la qualifica, le mansioni e il periodo di stagionalità, e a versare le quote di adesione e di assistenza contrattuale. Prima di procedere alle nuove assunzioni, le aziende sono inoltre tenute a valutare l'eventuale incremento dell'orario dei lavoratori a tempo parziale già in forza presso la stessa unità produttiva con mansioni analoghe. Una clausola antiabuso esclude espressamente l'applicazione dell'accordo per esigenze ordinarie, continuative e non connesse ai flussi turistici stagionali.

Sul versante dei diritti individuali, il lavoratore che abbia prestato attività stagionale per oltre tre mesi acquisisce il diritto di precedenza nelle successive assunzioni stagionali presso lo stesso datore di lavoro. Chi abbia accumulato almeno dodici mesi di anzianità complessiva nei precedenti ventiquattro matura altresì la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale

Fonte Normativa