lunedì, 25 maggio 2026 | 14:45

Fisco: via libera allo scambio dati con l’Agente della riscossione

Definite le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto (AdE - Provvedimento 22 maggio 2026, n. 153611)

Fisco: via libera allo scambio dati con l’Agente della riscossione

Definite le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto (AdE - Provvedimento 22 maggio 2026, n. 153611)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti, al fine di consentire attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.

La trasmissione riguarda la somma dei corrispettivi e il numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA nei sei mesi antecedenti alla messa a disposizione dei dati.

Viene specificato che le informazioni relative ai cessionari o committenti messe a disposizione dell’Agente della riscossione sono strettamente necessarie all’avvio di procedure esecutive presso terzi e comprendono: codice fiscale, partita IVA, cognome e nome oppure denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale.

Per quanto riguarda le modalità operative, si prevede che la trasmissione avvenga mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

Nella fase iniziale definita “as is”, la trasmissione delle informazioni avverrà tramite PEC, con file protetti da “password robusta”, comunicata attraverso un canale separato. L’accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a personale autorizzato incaricato delle attività di analisi e dell’eventuale avvio delle procedure di pignoramento presso terzi. Per la fase successiva “to be” viene prevista la realizzazione di un servizio automatizzato di scambio dati.

Al fine di garantire la minimizzazione dei dati trasmessi, le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione territorialmente competente definiranno il numero delle posizioni da segnalare tenendo conto delle caratteristiche sociali, economiche e produttive del territorio e della capacità operativa dell’Agente della riscossione. L’attività dovrà essere svolta seguendo i principi di proporzionalità, non eccedenza ed applicando criteri di gradualità nell’attivazione delle procedure di pignoramento.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione operano quali titolari autonomi del trattamento e sono adottate tutte le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali. Viene anche specificato che sul trattamento dei dati è stata effettuata la valutazione d’impatto.

Si ricorda che la legge di bilancio 2026 ha introdotto la nuova lettera b-ter) con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.

L’estensione del patrimonio informativo risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

Il documento ricorda anche che la normativa previgente già consentiva l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di controllo, vigilanza e analisi del rischio, mentre il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la "Riforma dell’Amministrazione fiscale" prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

di Anna Russo

Fonte normativa