Dilazione dei debiti contributivi: nuove regole
L'Inps ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la dilazione dei debiti per contributi e accessori di legge, individuando i casi in cui è consentito il pagamento rateale fino a un numero massimo di sessanta rate mensili (INPS – Circolare 21 maggio 2026, n. 60)
Dilazione dei debiti contributivi: nuove regole
L'Inps ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la dilazione dei debiti per contributi e accessori di legge, individuando i casi in cui è consentito il pagamento rateale fino a un numero massimo di sessanta rate mensili (INPS – Circolare 21 maggio 2026, n. 60)
Le nuove regole di dilazione dei debiti contributivi si applicano alle domande presentate a decorrere dal 21 maggio 2026, ma anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data del 21 maggio per le quali il debitore può richiedere la rideterminazione del numero di rate. Il provvedimento di rideterminazione del numero delle rate presuppone il corretto adempimento delle stesse in conto della dilazione in corso e della contribuzione corrente.
L'istanza di rideterminazione deve essere inviata tramite il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", attraverso il quale è necessario creare un'apposita richiesta di "Comunicazione Bidirezionale", selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e scegliendo nell'oggetto l'opzione "Recupero del Credito" e "Dilazioni Amministrative". Nella richiesta, a testo libero, devono essere specificati la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.
La dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione:
- non è stato ancora formato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- sono in gestione presso gli uffici legali.
Con riferimento ai debiti per contributi e accessori di legge in gestione presso gli uffici legali dell'Istituto, restano salve le attività eventualmente realizzate dai medesimi uffici per il rientro in bonis del debitore.
Il pagamento dilazionato può essere consentito nei seguenti casi:
a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.
Competenza decisionale sulle domande
Con riferimento al potere decisionale sulle domande di dilazione:
A) i Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale hanno il potere di:
- accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino all'importo di 500.000 euro;
- disporre con provvedimento l'annullamento o la revoca delle dilazioni;
B) i Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano hanno il potere di:
- accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a 500.000 euro.
Gli importi da considerare ai fini dell'individuazione del titolare del potere decisionale sono da riferirsi al complessivo debito per contributi e sanzioni civili.
Debiti oggetto della dilazione
La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per regolarizzare l'intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'INPS accertata alla data di presentazione della relativa domanda e derivante da:
- mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000);
- mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8, lett. b) e b-bis), della legge n. 388/2000);
- comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
- comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS.
Rientrano nella dilazione anche le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Al riguardo, si evidenzia che la dilazione non esclude l'attivazione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa o penale sulla base dell'importo dell'omissione.
La "seconda dilazione" è uno specifico strumento del nuovo regolamento, previsto con lo scopo di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, introducendo espressamente la possibilità che lo stesso acceda a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.
La seconda dilazione può essere richiesta per regolarizzare:
- le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all'emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso;
- la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.
In questi casi il contribuente deve dichiarare altresì che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a fare fronte alle obbligazioni nei confronti dell'Istituto mediante il riequilibrio finanziario ed economico.
La concessione della seconda dilazione è subordinata all'assenza di provvedimenti di revoca nei sei mesi precedenti alla data della domanda in ognuna delle Gestioni amministrate dall'INPS in cui è presente il codice fiscale del contribuente.
Con riferimento alla revoca per mancato pagamento delle rate accordate, ciascuna dilazione è considerata autonoma, in quanto caratterizzata da un proprio e distinto percorso gestionale che non interferisce con quello dell'altra dilazione eventualmente in essere.
Il venire meno del requisito della correntezza contributiva è causa di revoca di entrambe le dilazioni.
Dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Una specifica disposizione disciplina l'utilizzo dell'istituto della dilazione nel caso in cui il contribuente abbia fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare:
- l'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la decadenza dalle dilazioni accordate e ancora in corso. In tale caso, i crediti residui restano compresi nella regolazione della singola procedura;
- in caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o di un concordato preventivo è prevista la possibilità di ottenere la dilazione per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione;
- nelle ipotesi di amministrazione straordinaria, di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio dell'impresa, la dilazione può essere concessa per i debiti maturati nel corso della prosecuzione dell'esercizio medesimo.
Presentazione della domanda di dilazione
La domanda di dilazione deve essere presentata dal contribuente, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio disponibile sul portale dell'Istituto. In particolare, devono essere utilizzati i servizi presenti nel "Cassetto previdenziale del contribuente". Con successivo messaggio saranno forniti nel dettaglio gli specifici profili operativi per ogni Gestione contributiva.
Il contribuente, identificato dal codice fiscale, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili deve presentare un'unica domanda, che comprende tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'INPS e riportando in dettaglio i relativi importi.
Poiché la domanda di dilazione deve avere a oggetto l'intera esposizione debitoria rilevata dalle banche dati dell'Istituto e consolidata all'esito delle attività di normalizzazione effettuate dal contribuente congiuntamente alla Struttura territorialmente competente dell'INPS titolare del credito oggetto di dilazione, la stessa deve riferirsi alle evidenze proposte dalla procedura "Ve.R.A. - Verifica Regolarità Aziendale", per pervenire alla definizione, nell'ambito delle medesime, di quelle partite per le quali il procedimento gestionale non risulta ancora completato (ad esempio, VIG, le note di rettifica, le diffide da vigilanza documentale, partite a credito azienda/eccedenze).
Nell'istanza, oltre al debito da rateizzare, il contribuente deve indicare il numero delle rate, che non potrà essere superiore a 36 per importi fino a 500.000 euro e a 60 per importi superiori a 500.000 euro.
Termini per l'istruttoria e il pagamento delle rate accordate
Nei 10 giorni di calendario successivi alla data di emissione del piano di ammortamento, il contribuente deve effettuare il pagamento della prima rata accordata per tutte le posizioni contributive oggetto di regolarizzazione.
Il procedimento di definizione della domanda si conclude con l'adozione di un provvedimento motivato, nella forma di determinazione, che può essere di accoglimento o di reiezione.
L'accettazione del piano di ammortamento avviene per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano stesso, dell'importo indicato come prima rata.
Ne deriva che solo in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro il termine assegnato si determina l'attivazione della dilazione.
Diversamente, il mancato o parziale pagamento della prima delle rate accordate comporta l'adozione di un provvedimento di annullamento e i relativi debiti non possono essere proposti in una nuova domanda di dilazione.
Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile all'ultimo giorno di ciascuno dei mesi successivi alla scadenza della prima rata.
Resta ferma la facoltà del debitore di estinguere, anticipatamente, in ogni momento la dilazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.
In caso di estinzione anticipata sono dovute anche le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili per ritardato pagamento delle eventuali rate versate oltre il termine comunicato con il piano di ammortamento.
Il pagamento delle rate successive alla prima, effettuato in ritardo rispetto al termine indicato nel piano, comporta l'applicazione delle ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili.
Non è ammessa la modalità di pagamento a mezzo compensazione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



