giovedì, 21 maggio 2026 | 12:05

Decreto fiscale: novità su IVA, concordato preventivo, accise e incentivi alle imprese

Approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del DL 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (CAMERA DEI DEPUTATI – Comunicato 21 maggio 2026)

Decreto fiscale: novità su IVA, concordato preventivo, accise e incentivi alle imprese

Approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del DL 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (CAMERA DEI DEPUTATI – Comunicato 21 maggio 2026)


Il disegno di legge di conversione dispone, all’articolo 1, comma 2, l’abrogazione del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, facendo comunque salvi gli effetti già prodotti.

Nel corso dell’esame parlamentare è stata inoltre riformulata la disciplina IVA relativa alle operazioni effettuate in cambio di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, prevedendo che la base imponibile sia determinata in base al valore monetario stabilito contrattualmente per i beni o servizi scambiati. Viene inoltre stabilito che tale valore non possa essere inferiore ai costi sostenuti dalle parti per le operazioni effettuate. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, mentre sono previste specifiche disposizioni per i comportamenti pregressi conformi alla normativa vigente al momento dell’operazione.

Sul fronte dei regimi fiscali agevolati, viene esteso il divieto di cumulabilità tra il regime della flat tax per i neoresidenti e il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dal decreto legislativo n. 209 del 2023. La misura riguarda i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.

Per i lavoratori marittimi residenti in Italia viene introdotta l’esclusione dall’IRPEF dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera non rientranti nel registro internazionale. Contestualmente viene abrogata la norma interpretativa che disciplinava il precedente regime di esenzione. Tali redditi continueranno tuttavia a rilevare ai fini di deduzioni, detrazioni e altri benefici fiscali.

Tra le novità inserite nel corso dell’esame parlamentare, si prevede che le pubbliche amministrazioni non debbano verificare la regolarità fiscale degli esercenti arti e professioni prima del pagamento dei compensi professionali qualora l’ammontare delle cartelle esattoriali non superi i 5.000 euro.

Viene introdotta anche una rateizzazione quinquennale della tassazione IRES e IRAP dell’avviamento negativo rilevato dai soggetti IAS/IFRS nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda con continuità aziendale e mantenimento dei livelli occupazionali. La misura decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Fino al 31 dicembre 2028 è prevista un’esenzione dall’imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti, come il Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Sul versante doganale, viene sospesa fino al 30 giugno 2026 l’applicazione del contributo amministrativo di 2 euro previsto per le importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro.

Cambiano anche le regole sulle ritenute delle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. La decorrenza dell’obbligo viene rinviata dal 1° marzo al 1° maggio 2026. Durante l’esame parlamentare è stata inoltre introdotta un’esenzione specifica per le agenzie di viaggio e turismo relativamente ai compensi percepiti per vendita, prenotazione ed emissione di documenti di viaggio per il trasporto di persone.

In materia di investimenti, l’iper-ammortamento viene esteso anche ai beni strumentali prodotti fuori dall’Unione europea e dallo Spazio economico europeo. La disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Viene inoltre precisato che, nell’ambito del concordato preventivo biennale, la maggiorazione derivante dall’iper-ammortamento non rileva nella determinazione del reddito concordato.

Sempre sul concordato preventivo biennale vengono introdotte nuove soglie massime per la proposta di reddito concordato. Per i contribuenti con ISA tra 6 e 8, la proposta non potrà superare del 30% il reddito dichiarato nel periodo precedente; per quelli con ISA tra 1 e 6 il limite sarà del 35%. Per il 2026 i software ISA saranno disponibili entro il 15 maggio anziché entro il 15 aprile, mentre il termine per aderire al concordato 2026-2027 slitta dal 30 settembre al 31 ottobre 2026.

Le disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge n. 42 del 2026 confluiscono anche nell’articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026, con un incremento delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0. Sono previsti ulteriori contributi alle imprese proporzionati a specifiche spese sostenute.

In materia energetica e industriale, viene richiesto che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo finanziati con i proventi ETS siano realizzati presso cantieri navali situati nell’Unione europea. Sono inoltre stanziati 30 milioni di euro per il 2027 e 62 milioni per il 2028 destinati al potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino.

Nasce inoltre un fondo per la promozione e la crescita delle imprese artigiane con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2027 e 30 milioni per il 2028.

Tra le misure più rilevanti inserite dal Senato figura il regime fiscale agevolato per la “America’s Cup – Napoli 2027”. È prevista l’esenzione da IRES e IRAP per le società costituite dagli organizzatori o dalle squadre partecipanti relativamente alle attività direttamente connesse all’evento. Per i soggetti non residenti sono inoltre esentati da imposizione i redditi di lavoro dipendente e autonomo percepiti per prestazioni collegate alla manifestazione. Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, tali redditi concorreranno al reddito imponibile limitatamente al 35% del loro ammontare.

Viene prorogata dall’8 aprile al 1° maggio 2026 la riduzione delle accise su benzina, gasolio e GPL prevista dal decreto-legge n. 33 del 2026. Per lo stesso periodo è previsto l’azzeramento dell’accisa sul metano per autotrazione e l’estensione dell’aliquota ridotta anche a biodiesel e biocarburanti.

Dal 1° giugno 2026 il Garante prezzi potrà segnalare al Ministero delle imprese eventuali anomalie nei prezzi dei carburanti legate a eventi straordinari, consentendo l’attivazione di un regime speciale di controllo sulla filiera.

Per le imprese agricole viene riconosciuto un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute nel marzo 2026 per l’acquisto di carburante, entro il limite complessivo di 30 milioni di euro. Il credito potrà essere utilizzato senza applicazione dei consueti limiti annuali alla compensazione.

Viene introdotto anche un contributo a fondo perduto per le imprese colpite dagli effetti economici del conflitto nell’area del Golfo Persico. L’incentivo può arrivare fino al 20% dell’intervento agevolato previsto dal Fondo 394, elevato al 30% per le PMI.

In ambito sportivo, fino al 31 dicembre 2026 sono escluse dalla ritenuta del 20% le somme corrisposte a titolo di premio agli atleti dilettanti, purché non superiori a 300 euro complessivi per ciascun beneficiario.

Sul fronte della riscossione vengono introdotte diverse modifiche. Per la definizione agevolata delle cartelle, la perdita dei benefici scatterà solo se il ritardo nel pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata supera i cinque giorni. Si consente inoltre agli enti territoriali di estendere la “rottamazione quinquies” ai propri carichi tributari.

Cambiano anche le regole dell’imposta provinciale di trascrizione per i veicoli, con disposizioni che riguardano anche il settore del noleggio e l’accesso alle banche dati del PRA e della motorizzazione.

Viene eliminata la possibilità di riscuotere tramite modello F24 la tariffa del servizio idrico integrato mediante convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2026 viene ripristinato il precedente regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, eliminando il requisito minimo di partecipazione del 5% o del valore fiscale di 500 mila euro introdotto dalla legge di bilancio 2026.

Sale inoltre da 110 a 118 euro l’imposta di bollo sugli estratti conto e rendiconti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali viene rinviata al 2028 l’applicazione dei limiti al turn-over del personale. Contestualmente vengono aggiornati i criteri di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Sul piano previdenziale viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali la maggiorazione applicata al tasso di interesse per la rateizzazione dei debiti contributivi dovuti agli enti previdenziali.

Tra le ulteriori misure introdotte durante l’esame parlamentare figurano incentivi economici per il personale regionale impegnato nelle attività di verifica e riscossione dei tributi, nuovi stanziamenti per il settore florovivaistico e modifiche alla disciplina dell’educazione finanziaria, con l’ingresso di un rappresentante della Guardia di finanza nel Comitato nazionale competente.

Vengono inoltre aggiornate le norme sui pagamenti elettronici sostituendo il riferimento alle “carte prepagate” con quello più ampio di “moneta elettronica”.

In ambito scolastico, si chiarisce che il sistema di assistenza sanitaria integrativa riguarda il personale docente, ATA, dirigenti scolastici e il personale in servizio presso il Ministero dell’istruzione e del merito.

È autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro per garantire nel 2026 la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità, mentre ulteriori risorse vengono destinate all’Avvocatura dello Stato per le spese processuali.

Infine, viene prorogato al 31 maggio 2026 il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2025 per gli enti locali delle regioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali del 2026, mentre sono modificate le regole per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise, con slittamento al 31 dicembre 2028 del termine per il completamento della copertura del disavanzo residuo.

di Anna Russo

Fonte normativa