mercoledì, 20 maggio 2026 | 13:21

Crediti e tributi erariali: resta valido il termine ordinario di prescrizione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali, come IRPEF, IVA e IRES (CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 19 maggio 2026, n. 85)

Crediti e tributi erariali: resta valido il termine ordinario di prescrizione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali, come IRPEF, IVA e IRES (CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 19 maggio 2026, n. 85)

Al centro della decisione, il confronto tra il termine di dieci anni previsto dall’art. 2946 del codice civile e i termini più brevi previsti per altri tributi e crediti.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’applicazione del termine ordinario di prescrizione ai crediti erariali non presenta profili di illegittimità costituzionale, anche se comporta l’estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di dieci anni.

Le questioni erano state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nell’ambito di un giudizio relativo all’impugnazione di una cartella esattoriale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per effetto del decorso del termine decennale di prescrizione. Successivamente l’Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione sostenendo l’applicabilità della proroga dei termini prevista durante l’emergenza pandemica.

I giudici tributari d’appello avevano però ritenuto preferibile l’applicazione del termine quinquennale previsto per altri crediti, come quelli relativi all’IMU, alle sanzioni accessorie tributarie e ai contributi previdenziali, sollevando quindi questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 del codice civile.

Secondo i giudici rimettenti, il termine decennale avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell’IMU, configurando un privilegio a favore dell’amministrazione statale. Veniva inoltre richiamato l’art. 97 Cost., sostenendo che il termine apparisse sproporzionato rispetto al tempo necessario all’Erario per interrompere la prescrizione, anche tramite strumenti telematici.

Ulteriori dubbi riguardavano l’anomalia di un termine decennale in un sistema in cui tutti i termini per l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari sono quinquennali, nonché l’irragionevolezza di una prescrizione doppia rispetto al termine previsto per l’esercizio della potestà impositiva dell’amministrazione finanziaria.

La Corte costituzionale ha però escluso ogni contrasto con la Costituzione. In particolare, è stato evidenziato che i tributi erariali e l’IMU costituiscono due tipologie di credito fra loro eterogenee e, quindi, non comparabili. L’IMU, infatti, viene qualificata come tributo periodico, dovuto per il solo fatto del decorso del tempo e senza altri accertamenti, circostanza che giustifica l’applicazione della prescrizione breve prevista dall’art. 2948, numero 4), cod. civ..

Con riferimento all’art. 97 Cost., si afferma che la determinazione del termine di prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare l’interesse dell’amministrazione finanziaria a riscuotere il credito con l’affidamento del contribuente derivante dall’inerzia del fisco.

La Corte ha inoltre chiarito che restano irrilevanti considerazioni relative ai tempi tecnici necessari per interrompere la prescrizione o al fatto che, in altri settori dell’ordinamento tributario, siano previsti termini differenti.

Respinta anche la questione relativa alla tendenza legislativa ad abbreviare i termini procedimentali: la previsione del termine decennale, infatti, è stata ritenuta in sé non irragionevole.

Infine, è stata esclusa anche la violazione dell’art. 111 Cost. sul principio di ragionevole durata del processo, poiché la prescrizione viene qualificata dalla Consulta come istituto di diritto sostanziale e non processuale.

di Anna Russo

Fonte normativa