Scelta welfare nell'Area Meccanica Artigianato Veneto
Le imprese dell'Area Meccanica Artigianato Veneto devono accompagnare la consegna del cedolino paga relativo alla retribuzione di aprile 2026 con l’informativa sulla scelta della soluzione di welfare
Scelta welfare nell'Area Meccanica Artigianato Veneto
Le imprese dell'Area Meccanica Artigianato Veneto devono accompagnare la consegna del cedolino paga relativo alla retribuzione di aprile 2026 con l’informativa sulla scelta della soluzione di welfare
Secondo le disposizioni in tema di soluzioni di welfare art. 9 del CIRL 30 settembre 2025 per le imprese afferenti all’Area Meccanica Artigianato Veneto, le imprese devono accompagnare la consegna del cedolino paga relativo alla retribuzione di aprile 2026 con l’informativa (Allegato 5 CIRL 30 settembre 2025) sulla scelta della soluzione di welfare, che i lavoratori dovranno restituire entro il 10 giugno 2026, così da consentirne l’assegnazione entro il 12 luglio 2026 e la relativa annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno.
Gli importi da destinare a soluzioni di welfare sono riportati nella seguente tabella.
Settori metalmeccanico di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione | 2025 | 2026 | 2027 | Dal 2028 |
Operai, impiegati e quadri a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione: | € 150,00 | € 175,00 | € 200,00 | € 150,00 |
Apprendisti professionalizzanti a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 120,00 |
Operai, impiegati e quadri a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione: | € 75,00 | € 87,50 | € 100,00 | € 75,00 |
Apprendisti professionalizzanti a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione: | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 60,00 |
Settori orafo e odontotecnico | 2025 | 2026 | 2027 | Dal 2028 |
Operai, impiegati e quadri a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione: | € 100,00 | € 150,00 | € 200,00 | € 150,00 |
Apprendisti professionalizzanti a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione: | € 80,00 | € 120,00 | € 160,00 | € 120,00 € |
Operai, impiegati e quadri a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione: | € 50,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 75,00 |
Apprendisti professionalizzanti a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione: | € 40,00 | € 60,00 | € 80,00 | € 60,00 |
Dal corrente anno 2026 (e per gli anni successivi), l’assegnazione degli importi a soluzioni di welfare dovrà avvenire entro il 12 luglio, con annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno dell’anno di competenza.
Come chiarito dall’Avviso Comune sottoscritto dalle Parti sociali il 12 gennaio 2026, il periodo di riferimento da considerare per la verifica dell’effettiva presenza mensile, ai fini dei dodicesimi di maturazione dell’importo spettante, va inteso come 12 mesi precedenti l’assegnazione e, dunque, per il 2026 dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
Il lavoratore può richiedere all’impresa di destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’impresa stessa. Ciò significa che l’importo destinato alla previdenza integrativa deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà INPS a carico del datore di lavoro.
Il versamento andrà effettuato al Fondo pensione (anche aperto) a cui il lavoratore già aderisce con il conferimento del TFR. In tal caso l’erogazione di configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e ne sarà data indicazione nel cedolino paga di competenza del mese di luglio 2026.
Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione, importo lordo non assorbibile in busta paga, con assoggettamento a normale contribuzione e imposizione fiscale e incidenza esclusivamente con riferimento al TFR. Resta la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo al fondo di previdenza complementare cui ha aderito. Ne consegue che il pagamento in busta paga è da considerarsi come un’ipotesi residuale.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale



