Bonus Giovani 2026: istruzioni operative
L'Istituto fornisce istruzioni operative per l'accesso all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati (INPS - Circolare 14 maggio 2026, n. 55)
Bonus Giovani 2026: istruzioni operative
L'Istituto fornisce istruzioni operative per l'accesso all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati (INPS - Circolare 14 maggio 2026, n. 55)
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, il Decreto Lavoro (art. 2, DL 30 aprile 2026 n. 62) ha previsto un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 - cd. “Bonus Giovani 2026”.
Contestualmente è stata abrogata (art. 5 del Decreto Lavoro) la previsione che introdotto esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani che, alla data dell'assunzione/trasformazione, non avessero compiuto 35 anni di età e non fossero mai stati occupati a tempo indeterminato nella loro intera vita lavorativa (art. 14, co. 1-bis, DL 31 dicembre 2025, n. 200).
Sono espressamente esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Gli esoneri contributivi sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Gli esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il 35° anno di età (34 anni e 364 giorni), e risultano essere, alternativamente:
1) molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo il lavoratore non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;
2) molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
3) svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014. Inoltre, ai fini del riconoscimento della maggiore misura di esonero contributivo, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui sopra devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri
Gli esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Pertanto, non si applicano in relazione alle assunzioni a tempo determinato, né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
Il beneficio spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero contributivo.
Gli incentivi spettano anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Per espressa previsione dell’articolo 2, comma 2, del decreto Lavoro, come anticipato in premessa, i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Considerata la ratio sottesa alle agevolazioni in trattazione, consistente nella volontà di incrementare l’occupazione giovanile stabile e sostenere lo sviluppo occupazionale per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato (NOTA 3).
Inoltre, si precisa che le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.
Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
L'esonero si applica nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014, e quindi con le seguenti regole:
A) per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (molto svantaggiati), l'esonero è riconoscibile per un ammontare massimo pari a 500 euro su base mensile, per una durata massima di 24 mesi dalla data di assunzione;
B) per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014, l'esonero è riconoscibile per un ammontare massimo pari a 500 euro su base mensile, per una durata massima di 24 mesi dalla data di assunzione;
C) per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014, l’esonero è riconoscibile per un ammontare massimo pari a 500 euro su base mensile, per una durata massima di 12 mesi dalla data di assunzione;
D) per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria), l’esonero è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro, per una durata massima di:
- 24 mesi per l’assunzione di soggetti molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o privi di un impiego regolarmente retribuito da dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
- 12 mesi per l’assunzione di soggetti svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014.
Il periodo di fruizione degli esoneri può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui alle lettere A), B) e C) del precedente paragrafo, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per quanto concerne, invece, l’assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati da destinare a una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica, come individuati alla lettera D) del precedente paragrafo, l’importo massimo dell’esonero è pari a 650 euro su base mensile per ciascun soggetto interessato.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Inoltre, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione suindicati devono essere proporzionalmente ridotti.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si precisa che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
- il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi.
Condizioni di spettanze e compatibilità
Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto:
1) dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015;
2) dei principi previsti dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
3) delle condizioni specifiche:
- l'età del lavoratore (34 anni e 364 giorni);
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo;
- l’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- l’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del Decreto Lavoro (salario giusto);
4) del limite dell’ammontare dell'agevolazione fruibile che non deve superare il 50 per cento dei costi salariali;
5) della cd. clausola Deggendorf;
6) della condizione di non essere un’impresa in difficoltà.
Sotto il profilo della compatibilità con altri benefici, il Bonus giovani 2026 non è cumulabile gli altri esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Inoltre, l'esonero non è compatibile con il regime speciale per i lavoratori assunti che vengono occupati in Paesi extra UE non convenzionati, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali.
Altresì, il beneficio non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
L'esonero è compatibile, invece:
- con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge di Bilancio 2025;
- con l'esonero previsto in favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”;
- con la riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).
Procedimento di ammissione al beneficio
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS apposita domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”. La disponibilità di tale modulo sarà comunicata dall'Inps con prossimo messaggio.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.
Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.
Si evidenzia che non sono accolte le domande contenenti dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore, non è previsto l’invio di una nuova richiesta.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



