Credito d’imposta ZES Unica: istituito il codice tributo
Istituito il codice tributo “7041” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta aggiuntivo in favore delle imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa relativa agli investimenti nella ZES Unica (AdE - Risoluzione 15 maggio 2025, n. 18/E)
Credito d’imposta ZES Unica: istituito il codice tributo
Istituito il codice tributo “7041” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta aggiuntivo in favore delle imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa relativa agli investimenti nella ZES Unica (AdE - Risoluzione 15 maggio 2025, n. 18/E)
L’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 riconosce, nell’anno 2026 e alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, abbiano validamente presentato all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa prevista dalla normativa.
Il beneficio spetta a condizione che le imprese interessate non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con riferimento agli investimenti indicati nella comunicazione integrativa.
Il credito d’imposta è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito di imposta richiesto con la comunicazione integrativa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, n. 56564, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Per quanto riguarda l’utilizzo del beneficio, il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo potrà avvenire a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e comunque nel rispetto dei requisiti stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, n. 56564.
Ciascun beneficiario potrà verificare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Per consentire la compensazione tramite modello F24, viene quindi istituito il codice tributo:
- “7041” denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato “l’anno di sostenimento dei costi, nel formato ‘AAAA’”.
In fase di elaborazione dei modelli F24, verrà verificato che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile risultante dalle comunicazioni trasmesse. In caso contrario è previsto lo scarto del modello F24
Per il credito di imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è utilizzato il codice tributo “7034” istituito con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024.
di Anna Russo
Fonte normativa



