venerdì, 15 maggio 2026 | 17:12

Ammortizzatore sociale “unico” per i lavoratori colpiti dal ciclone Harry

L'Istituto fornisce istruzioni operative per accedere all'ammortizzatore sociale "unico" previsto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli eventi alluvionali del cd. Ciclone Harry, che abbiano subito la sospensione dell’attività lavorativa o siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro a causa degli eventi alluvionali verificatisi nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (INPS - Circolare 13 maggio 2026, n. 54)

Ammortizzatore sociale “unico” per i lavoratori colpiti dal ciclone Harry

L'Istituto fornisce istruzioni operative per accedere all'ammortizzatore sociale "unico" previsto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli eventi alluvionali del cd. Ciclone Harry, che abbiano subito la sospensione dell’attività lavorativa o siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro a causa degli eventi alluvionali verificatisi nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (INPS - Circolare 13 maggio 2026, n. 54)

Tra le misure adottate per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna Sicilia (cd. Ciclone Harry), nonché la frana di Niscemi, il Decreto Legge 27 febbraio 2026, n. 25 ha previsto uno strumento di sostegno al reddito, sotto forma di prestazione di integrazione salariale “unica”, a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali.

Vediamo in dettaglio condizioni e modalità per fruire della misura di sostegno.

Destinatari

Destinatari dell’“ammortizzatore sociale unico” sono:

- i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa, poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sedi operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni alluvionati e che, in conseguenza di tali eventi hanno sospeso l’attività lavorativa;

- i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati e che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori dei comuni alluvionati.

Possono beneficiare della misura anche i lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026:

- a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati;

- hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni;

- a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 30 aprile 2026, e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

- sono residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 30 aprile 2026 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

L'ammortizzatore sociale unico è riconosciuto anche in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori dei comuni alluvionati, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori.

Analogamente, la misura di sostegno è riconosciuta in favore dei lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro distaccatario, ubicate nei territori dei comuni alluvionati, ma sono formalmente alle dipendenze di datori di lavoro distaccanti aventi sedi in località diverse dai citati territori.

In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato/distaccato che, alla data del 18 gennaio 2026, risulta essere residente o domiciliato in uno dei territori dei comuni alluvionati e che è stato o è impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore/distaccatario, viene svolta all’interno o al di fuori dei territori dei comuni alluvionati.


La condizione impeditiva di recarsi al lavoro deve essere collegata:

a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;

b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione (comprovata da una dichiarazione di responsabilità del lavoratore);

c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto (comprovata da una dichiarazione di responsabilità del lavoratore);

d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio (comprovata da una dichiarazione di responsabilità del lavoratore);

e) alle condizioni di salute di familiari conviventi (comprovata da una dichiarazione di responsabilità del lavoratore);

f) a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale (comprovata da una dichiarazione di responsabilità del lavoratore).

La documentazione che provi la condizioni impeditiva deve essere custodita dal datore di lavoro, ed esibita in ai fini delle attività di controllo.

Misura e durata

L'ammortizzatore "unico" è riconosciuto, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, per l'importo mensile pari al massimale previsto per le integrazioni salariali.

Riguardo alla durata, la misura di sostegno è riconosciuta, all’interno dell’arco temporale massimo indennizzabile, compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, con la seguente modulazione:

- ai lavoratori subordinati del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli, ovunque risiedano e siano domiciliati, che lavorano presso datori di lavoro che hanno sedi operative o produttive in uno dei territori dei comuni alluvionati e che sono o sono stati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 90 giornate;

- ai lavoratori subordinati del settore privato, che risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e che sono o sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026, ovunque risiedano o siano domiciliati, avevano un rapporto di lavoro attivo presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei territori dei comuni alluvionati, la misura di sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 90 giornate;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedano o siano domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e che sono o sono stati impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni alluvionati, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026 erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei territori dei comuni alluvionati, ovunque residenti o domiciliati, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino a un massimo di 90 giornate. La misura di sostegno in argomento è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

- ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedano o siano domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni alluvionati, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate. La misura di sostegno in argomento è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, l'ammortizzatore "unico", per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

Caratteristiche

L'ammortizzatore "unico" è erogato direttamente dall’Inps ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti ed è comprensivo della relativa contribuzione figurativa.

Costituisce un misura differente dai vari trattamenti già esistenti (trattamento di integrazione salariale ordinaria, assegno di integrazione salariale e cassa integrazione speciale operai agricoli) ed è incompatibile con gli stessi. Pertanto, non possono fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei predetti trattamenti di integrazione salariale già esistenti.

I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), assegno di integrazione salariale (AIS) a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per l'ammortizzatore sociale "unico", con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, possono richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale dell’INPS competente, l’annullamento dell’istanza originaria. Tale annullamento può essere effettuato soltanto nel caso in cui l’istanza non sia stata ancora autorizzata.

Successivamente, i medesimi datori di lavoro devono presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno.

Si precisa che ai fini della richiesta dell'ammortizzatore sociale unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare un’informativa sindacale - anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico.

I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale.

In caso di ricorso all’ammortizzatore sociale "unico" non è dovuto il versamento del contributo addizionale.

Termini e modalità di invio della domanda

La domanda di accesso all'ammortizzatore sociale "unico" deve essere presentata all'Inps a partire dal 14 aprile 2026 entro il 31 maggio 2026.

Il termine finale non ha carattere decadenziale, tuttavia per contemperare le esigenze dei datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori – che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo è opportuno inoltrare le domande con ogni possibile urgenza.

I datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, devono presentare la domanda, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, in via telematica, accedendo alla piattaforma “OMNIA IS”, previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0). Nella piattaforma si deve cliccare su “crea domanda”, seguire l’iter di compilazione inserendo la matricola aziendale e selezionare la prestazione “domanda ISU”.

I datori di lavoro agricoli devono presentare la domanda, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, in via telematica, accedendo all'applicativo “CISOA Web”, previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0). La domanda deve essere presentata separatamente per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato.

Nel caso di lavoratori somministrati o distaccati, la domanda deve essere presentata, rispettivamente, dall'Agenzia di somministrazione o dall'azienda distaccante, in qualità di datore di lavoro.

Modalità di trasmissione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41)

L’integrazione al reddito è erogata esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari della misura.

I datori di lavoro non agricoli devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità.

Sebbene l’ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) devono essere comunque indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata. Al fine di garantire che il lavoratore sia indennizzato per l’intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da indicare devono corrispondere all’intero orario giornaliero di lavoro.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Rassegna Stampa