Legge di bilancio 2025: chiarimenti sulle agevolazioni per i redditi di lavoro dipendente
Forniti chiarimenti sulla spettanza della somma integrativa e dell’ulteriore detrazione ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di redditi sostitutivi del lavoro dipendente, come indennità di disoccupazione, trattamenti di integrazione salariale e indennità di maternità o malattia (AdE - FAQ 30 aprile 2026)
Legge di bilancio 2025: chiarimenti sulle agevolazioni per i redditi di lavoro dipendente
Forniti chiarimenti sulla spettanza della somma integrativa e dell’ulteriore detrazione ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di redditi sostitutivi del lavoro dipendente, come indennità di disoccupazione, trattamenti di integrazione salariale e indennità di maternità o malattia (AdE - FAQ 30 aprile 2026)
La prima Faq chiarisce che le agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 spettano esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei redditi di pensione indicati al comma 2, lettera a), dello stesso articolo.
In particolare, viene ricordato che il comma 4 dell’art. 1,L. 30 dicembre 2024, n. 207 riconosce, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il successivo comma 6 prevede invece “un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non oltre 40.000 euro.
L’Agenzia evidenzia che la norma individua espressamente come destinatari soltanto i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR. Per tale ragione, l’ambito applicativo della somma e dell’ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR. Di conseguenza, i benefici non spettano in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR.
La Faq richiama inoltre la circolare n. 4/E del 2025, paragrafo 1.2, per ulteriori approfondimenti interpretativi.
La seconda Faq affronta invece il caso dei redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali le indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, le indennità di maternità-malattia, qualificati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
L’Agenzia richiama preliminarmente quanto già chiarito con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, secondo cui l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità percepite a titolo di risarcimento per perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In applicazione di tale principio, tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi – tra cui la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità – sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.
La Faq richiama poi la circolare n. 3 del 9 gennaio 1998, nella quale era stato precisato che le detrazioni per lavoro dipendente competono nell’anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente erogati dall’INPS o da altri enti. In tali casi, le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all’indennità.
Alla luce di tali precedenti interpretativi, l’Agenzia conclude che, poiché la determinazione della somma integrativa e dell’ulteriore detrazione previste dalla legge di bilancio 2025 tiene conto dei giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR, qualora quest’ultima sia riconosciuta sui redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, spetteranno del pari la somma e l’ulteriore detrazione sopra citate.
Anche in questo caso viene richiamata, per ulteriori approfondimenti, la circolare n. 4/E del 2025, paragrafo 1.2.
di Anna Russo
Fonte normativa



