Indennità ai lavoratori autonomi danneggiati dal ciclone Harry
L'Istituto fornisce istruzioni sulle modalità di accesso all'indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eccezionali eventi meteorologici generati dal ciclone Harry (INPS - Circolare 07 maggio 2026, n. 53)
Indennità ai lavoratori autonomi danneggiati dal ciclone Harry
L'Istituto fornisce istruzioni sulle modalità di accesso all'indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eccezionali eventi meteorologici generati dal ciclone Harry (INPS - Circolare 07 maggio 2026, n. 53)
E' riconosciuta un’indennità una tantum in favore dei "lavoratori autonomi", iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dal Ciclone Harry, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi meteorologici (art. 6, DL 27 febbraio 2026 n. 25).
Vediamo in dettaglio le modalità per ottenere detta indennità.
Sono destinatarie dell'indennità le seguenti categorie di lavoratori:
A) Collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica.
In tale categoria rientrano tutti i rapporti di collaborazione e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale, quindi iscritti alla Gestione separata INPS, alla Gestione separata INPGI, alla Gestione separata ENPAPI, e presso gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
B) Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale.
In tale categoria rientrano sia gli agenti e rappresentanti iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali, sia i venditori porta a porta iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
C) Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
Rientrano in tale categoria:
- gli iscritti alla Gestione speciale degli artigiani e commercianti, compresi i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori;
- gli iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali e i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori;
- pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex ENPALS.
- i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori appartenenti alle suddette categorie che alla data del 18 gennaio 2026:
- risiedevano o erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026), e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi meteorologici;
- risultano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.
In merito al requisito del domicilio deve essere dichiarato, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 in misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare i 3.000 euro.
Per il periodo di fruizione della indennità non è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione di apposita domanda, dal 20 aprile 2026 ed entro il 20 giugno 2026, esclusivamente in via telematica.
La domanda può essere presentata mediante accesso alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, autenticandosi tramite identità SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Una volta autenticati è necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
In alternativa, la domanda può essere presentata attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi, oppure l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
In sede di presentazione della domanda, deve essere indicato il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. Devono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi. I diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.
E' possibile presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



