giovedì, 07 maggio 2026 | 11:21

Flussi informativi mensili agli enti creditori

Disciplinate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere telematicamente agli enti creditori i flussi informativi riguardanti lo stato delle procedure relative alle quote affidate e le riscossioni effettuate (MEF - Decreto 29 aprile 2026)

Flussi informativi mensili agli enti creditori

Disciplinate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere telematicamente agli enti creditori i flussi informativi riguardanti lo stato delle procedure relative alle quote affidate e le riscossioni effettuate (MEF - Decreto 29 aprile 2026)

L’Agenzia delle entrate-Riscossione deve provvedere, entro la fine di ogni mese, alla trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

La trasmissione deve avvenire secondo specifiche modalità tecniche. Il sistema previsto ha quindi lo scopo di garantire agli enti creditori un aggiornamento periodico e strutturato sull’andamento delle attività di riscossione e sulle singole posizioni affidate all’Agente della riscossione.

Si precisa inoltre che, all’interno dei flussi informativi, devono essere separatamente evidenziate le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal discarico automatico.

Tale esclusione riguarda le ipotesi previste dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

La prima ipotesi riguarda le situazioni in cui, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, la riscossione risulti sospesa oppure siano ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. In tali casi, le quote non possono essere automaticamente discaricate, poiché l’attività di recupero risulta ancora in corso o sospesa.

La seconda ipotesi riguarda invece i casi nei quali, tra la data di affidamento e il termine del quinto anno successivo, siano stati conclusi accordi nell’ambito del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oppure siano state concesse dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge.

Tali situazioni rilevano quando le dilazioni o gli accordi risultano ancora in essere al 31 dicembre del quinto anno, oppure quando entro quella stessa data si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.

Rientrano inoltre tra le cause di temporanea esclusione dal discarico i casi in cui è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

Circa gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nell’area dedicata ai “Servizi agli Enti” devono essere rese disponibili le modalità di trasmissione telematica dei flussi informativi.

Inoltre, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, l’Agenzia pubblicherà uno specifico documento contenente l’indicazione dei criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati dell’allegato tecnico, nonché il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore.

Tale documento potrà essere aggiornato al ricorrere di specifiche esigenze, anche di carattere tecnico, prevedendo che l’Agenzia provveda tempestivamente alla pubblicazione delle eventuali modifiche.

In merito alla decorrenza delle nuove modalità operative, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione inizi a trasmettere i flussi informativi secondo le nuove regole dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Fino al giorno precedente a tale scadenza continua invece ad applicarsi l’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999, che resta quindi temporaneamente vigente come disciplina transitoria.

di Anna Russo

Fonte normativa