Decreto lavoro: caporalato digitale e fondo tesoreria TFR
Introdotte misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato digitale e in materia di versamenti al fondo di tesoreria per il trattamento di fine rapporto (artt. 12-16, DL 30 aprile 2026, n. 62)
Decreto lavoro: caporalato digitale e fondo tesoreria TFR
Introdotte misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato digitale e in materia di versamenti al fondo di tesoreria per il trattamento di fine rapporto (artt. 12-16, DL 30 aprile 2026, n. 62)
Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)
La natura del rapporto di lavoro intermediato da piattaforme digitali deve essere individuata sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, prescindendo dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.
Assumono rilievo elementi quali l’esercizio, anche tramite algoritmi, di poteri tipici del datore di lavoro, tra cui:
- organizzazione, direzione e controllo;
- valutazione delle prestazioni;
- limitazione dell’accesso al lavoro;
- determinazione unilaterale del compenso.
Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.
Comunicazioni obbligatorie (art. 13)
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sentiti INAIL, INL e INPS, sono individuati indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. In ogni caso, le piattaforme registrano e conservano per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti a diposizione dell'INAIL, INL e INPS per le attività di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al precedente periodo condividono gli esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio. Le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono comunicate all'Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo.
Obblighi di informazione al lavoratore (art. 14)
Le piattaforme devono fornire informazioni in forma chiara, accessibile e comprensibile sui sistemi algoritmici utilizzati per:
- assegnazione delle attività;
- determinazione o modifica dei compensi;
- valutazione delle prestazioni;
- sospensione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.
Viene inoltre riconosciuto al lavoratore il diritto a ottenere una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate e al riesame mediante intervento umano.
Le informazioni devono essere rese disponibili anche alle autorità competenti, secondo le modalità di legge.
Rafforzamento delle tutele per i rider (art. 15)
In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore può essere consentito con SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di autentificazione a più fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona diversa del titolare è punito con una sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1.200.
La piattaforma non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.
Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori del libro unico del lavoro, nel quale devono essere annotati per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore.
Ad integrazione della attività formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono annualmente stabilite le attività di formazione base essenziali che il lavoratore, entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, deve seguire accedendo alla piattaforma SIISL. I Patronati possono prestare assistenza per facilitare l'accesso al lavoratore per fruire dei corsi sulla piattaforma SIISL. Il mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio entro i termini previsti è segnalato al committente. Al committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi è erogata una sanzione pari da euro 800 a euro 2.400.
Le suddette disposizioni si applicano anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831.
Versamenti al fondo di tesoreria TFR (art. 16)
Per i datori di lavoro obbligati dal 1° gennaio 2026, i versamenti relativi al periodo gennaio–giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge; per tali periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.
di Anna Russo
Fonte normativa
Rassegna stampa
- iQnotizie - Decreto lavoro: le disposizioni in materia di incentivi all'occupazione, del 4 maggio 2026, di Francesca Esposito
- iQnotizie - Decreto lavoro: contrattazione collettiva tra salario giusto e dumping contrattuale, del 4 maggio 2026, di Assia Olivetta
- iQnotizie - Decreto Lavoro, del 29 aprile 2026, di Ciro Banco



