Credito ABI: ex festività maggio 2026
Fornite nel comparto del Credito ABI alcune indicazioni operative per la fruizione del permesso relativo all’ex festività che cade nel mese di maggio 2026 - (Cod. CNEL J2E0)
Credito ABI: ex festività maggio 2026
Fornite nel comparto del Credito ABI alcune indicazioni operative per la fruizione del permesso relativo all’ex festività che cade nel mese di maggio 2026 - (Cod. CNEL J2E0)
Per le/i dipendenti del comparto ABI spetta un permesso retribuito per ex festività (art. 61 CCNL Quadri direttivi e Aree professionali - art. 14 CCNL Dirigenti), per il giorno 14 maggio 2026 (Ascensione - 39° giorno dopo Pasqua).
Si ha diritto al permesso giornaliero retribuito a condizione che:
- le ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito;
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
Bisogna fare attenzione a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell’attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.
Le modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività sono:
1) in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
2) a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie.
I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, salvo diverse previsioni da accordi aziendali e fermo restando l’impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell’anno di competenza.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale



