Fondo di Tesoreria: indicazioni per i datori di lavoro agricoli
L'Inps illustra i particolari profili collegati alle specificità della gestione contributiva agricola, concernenti il computo degli operai agricoli a tempo determinato sulla base delle giornate di effettiva occupazione, il trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionale e la formula di conversione delle giornate in unità di forza lavoro media annua (INPS – messaggio 24 aprile 2026 n. 1388)
Fondo di Tesoreria: indicazioni per i datori di lavoro agricoli
L'Inps illustra i particolari profili collegati alle specificità della gestione contributiva agricola, concernenti il computo degli operai agricoli a tempo determinato sulla base delle giornate di effettiva occupazione, il trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionale e la formula di conversione delle giornate in unità di forza lavoro media annua (INPS – messaggio 24 aprile 2026 n. 1388)
Calcolo del requisito dimensionale nel settore agricolo
Concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell'anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall'orario di lavoro svolto e dall'effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di TFR. Le esclusioni dal computo operano esclusivamente nelle fattispecie normative tassativamente previste dalla medesima circolare o da disposizioni di rango primario.
Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. La soglia dei 3 mesi rileva esclusivamente sul piano dell'obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale.
Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi, ancorché esenti dall'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, sono integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia.
Le giornate degli OTD concorrono al numeratore della formula prevista, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario.
In alcune realtà territoriali, la Contrattazione Provinciale del comparto degli operai agricoli e florovivaisti, prevede, per gli OTD addetti alle operazioni di raccolta, una modalità di liquidazione mensile del TFR in costanza di rapporto. Si tratta, in particolare, del conglobamento della quota di TFR nel salario orario, in luogo dell'applicazione del coefficiente dell'8,63 per cento a fine rapporto, secondo l'ordinario vigente regime contrattuale; invece, in altre provincie la contrattazione territoriale prevede il riconoscimento di una quota di TFR parametrata alle giornate di effettiva prestazione lavorativa nel mese.
Per tali lavoratori, la modalità di corresponsione periodica prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) realizza la fattispecie dei lavoratori per i quali la contrattazione collettiva dispone, in luogo dell'accantonamento, la corresponsione periodica del TFR maturato. Ne consegue che, il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle corrispondenti quote di TFR, in quanto l'obbligo di accantonamento è assolto, sotto diversa forma, mediante l'erogazione periodica contrattualmente prevista.
Ai fini del computo del requisito dimensionale resta ferma, invece, l'integrale computabilità di tali lavoratori, in coerenza con il principio di onnicomprensività. Pertanto, anche gli OTD "a corresponsione periodica del TFR" in forza della previsione contrattuale (CCNL e CPL) concorrono al computo della media annuale per le giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nei limiti del tetto mensile convenzionale di 26 giornate, al pari degli altri OTD del comparto.
Gli OTDO, assunti nell'ambito della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), sono assoggettati, ai fini del computo della media annuale, alle regole proprie della disciplina speciale che ne regola il rapporto.
Per tali lavoratori la contribuzione è assolta mediante un'aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria. La natura strutturalmente occasionale del rapporto di lavoro - caratterizzato da una struttura retributiva, tributaria e contributiva semplificata, da un limite legale massimo di 45 giornate annue per singolo lavoratore e da una platea soggettiva tipizzata - configura una fattispecie che la disciplina speciale colloca al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari rilevanti ai fini della soglia dimensionale prevista per l'applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria.
Conseguentemente, gli OTDO non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Relativamente al calcolo della media annuale:
- per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l'intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell'anno, le 26 giornate mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in essere;
- per gli OTD, il computo è effettuato, in coerenza con la struttura discontinua del rapporto, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto;
- per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all'orario contrattuale rispetto al tempo pieno.
La forza media annua si ottiene applicando la seguente formula: forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell'anno civile/312 dove 312 corrisponde al prodotto 26 x 12 (giornate convenzionali per mese x mesi dell'anno civile). Il risultato è arrotondato all'unità superiore quando la parte decimale è pari o superiore a 0,5, in caso contrario, all'unità inferiore.
Il periodo di osservazione coincide con l'anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia: per l'obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti.
Codici di autorizzazione "1R" e "2R"
Il datore di lavoro agricolo che, all'esito della verifica del requisito dimensionale, accerti la sussistenza dell'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, è tenuto a presentare apposita richiesta telematica ai fini dell'attribuzione del codice di autorizzazione "1R".
Analogamente, il datore di lavoro deve richiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione "2R" qualora l'obbligo di versamento sussista esclusivamente con riferimento a singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto di lavoro, a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto di lavoro, provvedendo a indicarne i relativi codici fiscali.
Il codice di autorizzazione "1R" è altresì attribuito, con le diverse modalità di seguito specificate, anche ai datori di lavoro agricoli che, per effetto delle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2026, risultino obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria a seguito del superamento della soglia dimensionale pro tempore vigente. L'attribuzione avviene su dichiarazione del datore di lavoro, previa verifica dei requisiti da parte della Struttura territorialmente competente dell'INPS, salve le ipotesi di attribuzione d'ufficio in sede di accertamento o di verifica ispettiva.
La dichiarazione relativa alla sussistenza del nuovo obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, finalizzata all'attribuzione del codice "1R", è effettuata dal datore di lavoro (agricolo e non agricolo) attraverso il "Cassetto previdenziale del contribuente", sezione "Comunicazioni bidirezionali", selezionando il pertinente oggetto e allegando il modulo "SC34_TFR_Tesoreria", compilato in ogni sua parte, con la dichiarazione che, "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 203, della legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026), la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno" precedente è stata almeno di 60 addetti (con riferimento agli anni 2026 e 2027), 50 addetti nel periodo dal 2028 al 2031, e 40 addetti dal 2032.
Decorrenza dell'obbligo e regolarizzazione
Per i datori di lavoro che, sulla base della media dell'anno 2025, risultino tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, il versamento delle quote di TFR maturate nei periodi di paga compresi tra gennaio 2026 e il periodo di paga di competenza in corso alla data di pubblicazione del presente messaggio deve essere effettuato a titolo di regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni civili, entro il 31 maggio 2026 (data corrispondente alla fine del periodo di trasmissione del I trimestre 2026).
Nel flusso Uniemens/PosAgri la regolarizzazione, riferita ai singoli periodi di competenza, è effettuata utilizzando i codici tipo retribuzione in uso per il versamento delle quote al Fondo di Tesoreria. Resta, infatti, invariato l'utilizzo nel flusso Uniemens/PosAgri dei codici tipo retribuzione, sia per il versamento del contributo mensile al Fondo di Tesoreria sia per il conguaglio delle quote di TFR, delle anticipazioni e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto del Fondo medesimo.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



