venerdì, 24 aprile 2026 | 19:19

Legge PMI: prime indicazioni sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro

L'Ispettorato fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge sulle PMI in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (INL - Nota 15 aprile 2026, n. 780)

Legge PMI: prime indicazioni sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro

L'Ispettorato fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge sulle PMI in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (INL - Nota 15 aprile 2026, n. 780)

La legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026 n. 34), oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema produttivo, ha introdotto novità rilevanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo nel contempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione (art. 10)

Sono apportate modifiche al sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, orientate alla semplificazione per le PMI e al potenziamento della formazione attraverso strumenti innovativi. In particolare viene stabilito che l’INAIL debba elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni.

Una modifica sostanziale stabilisce l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.

Per aumentare l'efficacia dell'addestramento viene previsto l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive.

L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; deve includere altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Inoltre, viene previsto che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

Lavoro agile (art. 11)

Importanti novità interessano gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali, cd. "lavoro agile" o "smart working".

In particolare, viene espressamente previsto che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Allo stesso tempo viene previsto l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Per la violazione del suddetto obbligo informativo, è prevista l'applicazione della sanzione, per il datore e il dirigente, dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Attrezzature di lavoro (art. 12)

Con riferimento alle attrezzature di lavoro viene modificato il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), in particolare l'Allegato VII che disciplina le attrezzature soggette a verifiche periodiche, inserendo la verifica triennale per le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto".

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INL - Nota 15 aprile 2026, n. 780