giovedì, 23 aprile 2026 | 16:56

Perequazione pensioni 2023-2024: legittimo il sistema di calcolo “a blocchi”

Con la sentenza n. 52 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al meccanismo di calcolo “a blocchi” utilizzato per la rivalutazione delle pensioni negli anni 2023 e 2024, confermandone la compatibilità con i principi costituzionali

Perequazione pensioni 2023-2024: legittimo il sistema di calcolo “a blocchi”

Con la sentenza n. 52 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al meccanismo di calcolo “a blocchi” utilizzato per la rivalutazione delle pensioni negli anni 2023 e 2024, confermandone la compatibilità con i principi costituzionali


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento in relazione alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni per le annualità 2023 e 2024. In particolare, il giudice rimettente aveva evidenziato che la normativa impugnata prevede un sistema di rivalutazione basato sul cosiddetto “calcolo a blocchi”, in cui la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo percentuali calcolate con riferimento all’importo complessivo degli stessi trattamenti, anziché secondo il sistema “a scaglioni”, che applica percentuali differenziate per fasce di importo.

Secondo il Tribunale, tale meccanismo determinerebbe effetti distorsivi, tra cui un “allineamento” tra pensioni appartenenti a classi diverse e, in alcuni casi, fenomeni di “sorpasso”, per cui un trattamento inizialmente inferiore potrebbe risultare superiore a uno collocato in una fascia più elevata. Da ciò deriverebbe una possibile violazione dei principi costituzionali di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza delle pensioni (articoli 36 e 38 Cost.), nonché del principio di uguaglianza e non contraddizione (articolo 3 Cost.).

La Corte, pur riconoscendo che il sistema “a blocchi” può produrre un limitato effetto di allineamento tra diverse classi di pensioni, ha ritenuto tali effetti marginali e residuali. In particolare, è stato evidenziato che le differenze economiche coinvolte sono di entità contenuta e non tali da compromettere il rispetto dei principi costituzionali richiamati. Inoltre, i possibili effetti di “sorpasso” risultano neutralizzati da specifiche clausole di salvaguardia previste dal legislatore.

La Corte ha altresì ribadito che i principi costituzionali in materia di perequazione automatica non impongono un obbligo di rivalutazione uniforme e costante per tutte le pensioni. In tal senso, si afferma che tali principi non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza, né che essa debba avvenire nella medesima misura per tutti i beneficiari. Al legislatore è riconosciuto un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle modalità e dell’entità della rivalutazione, da esercitarsi attraverso un bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica.

Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che il ricorso al sistema “a blocchi” è stato giustificato anche dal contesto economico-finanziario degli anni 2023 e 2024, caratterizzato da difficoltà che hanno richiesto interventi di contenimento della spesa. Tale sistema ha infatti consentito rilevanti risparmi di spesa pensionistica, garantendo al contempo la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, inclusi quelli di importo più elevato, senza introdurre misure di blocco.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso per la non fondatezza delle questioni sollevate, ritenendo il meccanismo di calcolo “a blocchi” conforme ai parametri costituzionali invocati.

di Anna Russo

Fonte normativa