Determinato l’EVR per l’Edilizia Confapi dell'Abruzzo
Il CIRL sottoscritto il 10 aprile 2026 da CONFAPI-ANIEM Abruzzo e le OO.SS. regionali, determina la misura dell’EVR per l’anno 2026 da erogare ai lavoratori delle piccole e medie industrie edili della Regione Abruzzo - (cod. CNEL F018)
Determinato l’EVR per l’Edilizia Confapi dell'Abruzzo
Il CIRL sottoscritto il 10 aprile 2026 da CONFAPI-ANIEM Abruzzo e le OO.SS. regionali, determina la misura dell’EVR per l’anno 2026 da erogare ai lavoratori delle piccole e medie industrie edili della Regione Abruzzo - (cod. CNEL F018)
Il giorno 10 aprile 2026, tra CONFAPI-ANIEM Abruzzo e FENEAL-UIL Abruzzo, FILCA-CISL Abruzzo-Molise, FILLEA-CGIL Abruzzo-Molise, si è stipulato il nuovo Contratto Collettivo Regionale del Lavoro per la regione Abruzzo per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini territoriali
Con riferimento all’istituto dell’E.V.R. le Parti hanno concordato la misura e i criteri per la definizione di tale elemento.
Sono rimasti pertanto immutati i tre indicatori definiti a livello nazionale dal CCNL ossia il numero dei lavoratori iscritti all’EDILCASSA, il monte salari denunciato in EDILCASSA, e le ore dichiarate in EDILCASSA, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.
Le Parti hanno concordato nella scelta di un parametro a livello territoriale dall’elenco predisposto nel CCNL nella seguente voce: numero di imprese iscritte e attive in EDILCASSA Abruzzo.
Pertanto, i 4 parametri considerati sono:
- 1. Numero lavoratori iscritti EDILCASSA;
- 2. Monte salari denunciato in EDILCASSA;
- 3. Ore dichiarate in EDILCASSA;
- 4. Numero di imprese iscritte e attive in EDILCASSA
La misura massima dell’E.V.R. è stata stabilita nel 4% dei minimi contrattuali di paga base in vigore alla data del 1° aprile 2025.
Di seguito si riporta la tabella E.V.R. nel caso di concessione della misura massima:
E.V.R - Percentuale stabilita per l’E.V.R. 4%
LIVELLO | MINIMI CONTRATTUALI ALL’1/4/2025 | EVR MENSILE | EVR ORARIO |
1 | 1087,99 | 43,52 € | 0,25 € |
2 | 1272,94 | 50,92 € | 0,29 € |
3 | 1414,38 | 56,58 € | 0,33 € |
4 | 1523,17 | 60,93 € | 0,35 € |
5 | 1631,98 | 65,28 € | 0,38 € |
6 | 1958,36 | 78,33 € | 0,45 € |
7 | 2175,96 | 87,04 € | 0,50 € |
Prendendo in esame il triennio 2022-2023-2024 con il triennio 2023-2024-2025 si sono registrati i seguenti andamenti:
1. Numero lavoratori iscritti EDILCASSA;
2. Monte salari denunciato in EDILCASSA;
3. Ore dichiarate in EDILCASSA;
4. Numero imprese iscritte attive in EDILCASSA
Considerato che 4 parametri su 4 risultano positivi, si è convenuto di applicare la percentuale complessiva massima del 4%.
Gli importi della presente tabella E.V.R. sono erogati mensilmente a partire dal 1° aprile 2026.
Le Parti si incontreranno entro il 31 marzo di ogni anno per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell’E.V.R. effettivo. Per il 2027, la comparazione avviene fra i trienni 2023-2024-2025 e 2024-2025-2026. Fino a nuova determinazione, resteranno in vigore gli importi dell’EVR in essere, aggiornati ai rinnovi della paga nazionale del 1° marzo 2027.
Infine, è data possibilità all’impresa ai sensi dell’art. 12 del CCNL di poter misurare l’E.V.R. a livello aziendale. Pertanto, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:
1) ore dichiarate in EDILCASSA;
2) volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. (Parametro Territoriale)
A seguito della misurazione effettuata l’azienda erogherà l’E.V.R. nel rispetto della clausola di salvaguardia dell’E.V.R. aziendale disciplinata dall’art. 12 previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CIRL per l’esame congiunto di verifica.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



