giovedì, 23 aprile 2026 | 11:00

Determinati gli importi welfare nell'Area Meccanica Artigianato Veneto

Con avviso comune del 12 gennaio 2026 sono stati fissati i criteri per la determinazione degli importi da destinare a soluzioni di welfare per l’anno 2026 nell'Area Meccanica Artigianato Veneto

Determinati gli importi welfare nell'Area Meccanica Artigianato Veneto

Con avviso comune del 12 gennaio 2026 sono stati fissati i criteri per la determinazione degli importi da destinare a soluzioni di welfare per l’anno 2026 nell'Area Meccanica Artigianato Veneto


Secondo le disposizioni in tema di soluzioni di welfare art. 9 del CIRL 30 settembre 2025 per le imprese afferenti all’Area Meccanica Artigianato Veneto, le imprese devono accompagnare la consegna del cedolino paga relativo alla retribuzione di aprile 2026 con l’informativa (Allegato 5 CIRL 30 settembre 2025) sulla scelta della soluzione di welfare, che i lavoratori dovranno restituire entro il 10 giugno 2026, così da consentirne l’assegnazione entro il 12 luglio 2026 e la relativa annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno.

Gli importi da destinare a soluzioni di welfare sono riportati nella seguente tabella.

Vedi tabella

Settori metalmeccanico di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione

2025

2026

2027

Dal 2028

Operai, impiegati e quadri a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 150,00

€ 175,00

€ 200,00

€ 150,00

Apprendisti professionalizzanti a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 120,00

€ 140,00

€ 160,00 €

€ 120,00

Operai, impiegati e quadri a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 75,00

€ 87,50

€ 100,00

€ 75,00

Apprendisti professionalizzanti a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 60,00

€ 70,00

€ 80,00

€ 60,00

Vedi tabella

Settori orafo e odontotecnico

2025

2026

2027

Dal 2028

Operai, impiegati e quadri a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 150,00

Apprendisti professionalizzanti a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 80,00

€ 120,00

€ 160,00

€ 120,00 €

Operai, impiegati e quadri a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 50,00

€ 75,00

€ 100,00

€ 75,00

Apprendisti professionalizzanti a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 60,00

Di seguito sono riportate le caratteristiche e le condizioni dell’istituto per l’anno 2026 definite dalla normativa contrattuale.

L’importo da destinare a soluzioni di welfare è un elemento strutturale del trattamento economico dei lavoratori e matura su base mensile in relazione all’effettiva presenza nel periodo di riferimento di ogni anno, purché la presenza sia superiore alla metà dei giorni lavorabili nel mese. Il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Parimenti, si considerano come lavorate le giornate in cui il lavoratore/la lavoratrice sia stato/a assente per le seguenti tassative motivazioni:

a) fruizione del congedo di maternità/paternità (sia obbligatorio che alternativo), escluso il congedo parentale;

b) infortunio sul lavoro;

c) malattia e malattia professionale;

d) permessi ex legge 104/1992;

e) permessi donazione sangue;

f) ferie collettive;

g) permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.


L’importo spetta in relazione al maturato su base mensile in ciascun anno di riferimento anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore/la lavoratrice abbia superato il periodo di prova e abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale. Il requisito dei 3 mesi di anzianità aziendale va inteso nel senso di 3 mesi anche non continuativi nell’anno di riferimento presso la medesima impresa. In caso di più rapporti di lavoro fra lavoratore e l’impresa nell’anno di riferimento, l’anzianità aziendale si calcola sommando tutti i periodi di rapporto di lavoro intercorsi. La verifica andrà quindi effettuata nel mese di erogazione (novembre 2025, giugno 2026 e 2027) e l’importo da erogare equivale alla somma dei valori maturati nei mesi di rapporto di lavoro.

Per i lavoratori con contratto part-time la verifica della soglia del 50% per determinare l’importo definitivo da erogare è svolta con riferimento all’orario di lavoro ridotto nel mese di erogazione (novembre 2025, giugno 2026 e 2027). In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la predetta verifica si farà riferimento all’orario di lavoro del mese di cessazione.

Per i lavoratori assunti con contratto intermittente l’importo da destinare a welfare sarà definito utilizzando il medesimo criterio dei part-time, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento).

Gli importi da destinare a misure di welfare non costituiscono retribuzione, sono comprensivi di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale. Non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto.

Dal corrente anno 2026 (e per gli anni successivi), l’assegnazione degli importi a soluzioni di welfare dovrà avvenire entro il 12 luglio, con annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno dell’anno di competenza.

Come chiarito dall’Avviso Comune sottoscritto dalle Parti sociali il 12 gennaio 2026, il periodo di riferimento da considerare per la verifica dell’effettiva presenza mensile, ai fini dei dodicesimi di maturazione dell’importo spettante, va inteso come 12 mesi precedenti l’assegnazione e, dunque, per il 2026 dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Il lavoratore può richiedere all’impresa di destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’impresa stessa. Ciò significa che l’importo destinato alla previdenza integrativa deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà INPS a carico del datore di lavoro.

Il versamento andrà effettuato al Fondo pensione (anche aperto) a cui il lavoratore già aderisce con il conferimento del TFR. In tal caso l’erogazione di configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e ne sarà data indicazione nel cedolino paga di competenza del mese di luglio 2026.

Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione, importo lordo non assorbibile in busta paga, con assoggettamento a normale contribuzione e imposizione fiscale e incidenza esclusivamente con riferimento al TFR. Resta la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo al fondo di previdenza complementare cui ha aderito. Ne consegue che il pagamento in busta paga è da considerarsi come un’ipotesi residuale.


di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale