Prestazioni di malattia, maternità-paternità e tubercolosi: compensi di riferimento 2026
L'Istituto pubblica gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi da corrispondere per l'anno 2026 alle categorie di lavoratori diversi dai dipendenti (INPS - Circolare 21 aprile 2026, n. 47)
Prestazioni di malattia, maternità-paternità e tubercolosi: compensi di riferimento 2026
L'Istituto pubblica gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi da corrispondere per l'anno 2026 alle categorie di lavoratori diversi dai dipendenti (INPS - Circolare 21 aprile 2026, n. 47)
Retribuzione di riferimento soci di cooperativa
Con riferimento agli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2026, ovvero a quelli insorti nel mese di gennaio 2026 in relazione a rapporti di lavoro sorti nello stesso mese, per i lavoratori di società e di enti cooperativi anche di fatto la retribuzione di riferimento per il calcolo delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore a 58,13 euro.
Retribuzione di riferimento lavoratori agricoli TD
Con riferimento agli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2026, ovvero a quelli insorti nel mese di gennaio 2026 in relazione a rapporti di lavoro sorti nello stesso mese, per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dei lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base non può essere inferiore a 51,70 euro.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Nelle more della determinazione dei salari definitivi per l'anno 2026, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità ai compartecipanti familiari e piccoli coloni si applica il reddito valido per l'anno 2025 pari a 65,19 euro.
Per i lavoratori domestici, ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2026, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 8,52 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,61 euro;
- 9,61 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,61 euro e fino a 11,70 euro;
- 11,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,70 euro;
- 6,20 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati:
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 51,70 euro, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2026 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2025;
- Artigiani e Commercianti: 58,13 euro, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2026;
- Pescatori: 32,30 euro, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2026.
L'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari, per il 2026, a 9.532,18 euro.
Lavoratori iscritti alla Gestione separata
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria (con l'eccezione dei magistrati onorari confermati non esclusivi), con riferimento agli eventi insorti nel 2026:
- il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia è pari a 84.424,90 euro;
- l'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.532,18 euro.
Gli importi per la prestazione di degenza ospedaliera sono pari a:
- 53,61 euro, se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 80,41 euro, se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 107,22 euro, se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Gli importi per l'indennità di malattia sono pari a:
- 26,80 euro, se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 40,21 euro, se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 53,61 euro, se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Assegno di maternità dei Comuni
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, la misura dell'assegno di maternità di base (assegno di maternità dei Comuni) e il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono quelli di seguito riportati:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 413,10 euro mensili per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.065,50 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.668,26 euro.
Assegno di maternità dello Stato
L'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, valido per le nascite avvenute nel 2026 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2026, è pari, nella misura intera, a 2.543,15 euro.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



