Rottamazione-quinquies: ultimi giorni per aderire
Si avvicina la scadenza del 30 aprile 2026, termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies prevista dalla legge di Bilancio 2026. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito, tramite apposite FAQ, ambito applicativo, modalità operative e conseguenze dell’adesione
Rottamazione-quinquies: ultimi giorni per aderire
Si avvicina la scadenza del 30 aprile 2026, termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies prevista dalla legge di Bilancio 2026. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito, tramite apposite FAQ, ambito applicativo, modalità operative e conseguenze dell’adesione
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello
Stato (Prefetture).
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:
- delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
Sono esclusi tutti i debiti non rientranti nelle fattispecie previste e indicate sopra. Inoltre, non possono essere inclusi i carichi già oggetto di piani regolari alla data del 30 settembre 2025, per i quali risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Non rientrano le sanzioni elevate dai Comuni: sono definibili solo quelle irrogate dalle Prefetture. Sono “rottamabili” solo le sanzioni amministrative dello Stato.
Sono esclusi debiti come TARI o bollo auto regionale. La norma non prevede la possibilità di aderire per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni.
I debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi.
Il contribuente manifesta la sua volontà di adesione presentando la domanda entro il 30 aprile 2026.
La domanda si presenta online tramite area riservata (SPID, CIE, CNS) o area pubblica con documento. È necessario indicare un’e-mail per la ricevuta.
I contribuenti possono verificare i debiti tramite area riservata o richiedere il prospetto informativo, che contiene l’elenco dei carichi e l’importo dovuto al netto degli interessi di dilazione.
È possibile includere debiti oggetto di contenzioso, ma occorre dichiarare la rinuncia alla lite nella domanda.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia invierà una comunicazione con accoglimento o diniego. In caso positivo, conterrà importi, scadenze e moduli di pagamento.
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrateRiscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguiranno quelle in corso (con eccezioni);
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini DURC.
Si pagano solo capitale e spese, sono esclusi interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate in 9 anni, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Il pagamento può avvenire tramite sito, app, domiciliazione bancaria, banche, poste, tabaccai, ATM o sportelli dell’Agenzia.
La mancata o insufficiente corresponsione comporta la perdita dei benefici. In tal caso, i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto e riprendono le azioni di recupero.
Il mancato pagamento entro il 31 luglio 2026 comporta l’inefficacia della definizione agevolata.
Nel piano rateale è possibile saltare una rata senza decadere subito, ma i pagamenti successivi vengono imputati a quella non pagata, con possibili effetti negativi se non gestiti correttamente.
Con la domanda, i pagamenti delle rate precedenti sono sospesi fino al 31 luglio 2026 e, in caso di accoglimento, le rateizzazioni vengono revocate.
La sospensione riguarda solo i debiti “definibili”; per quelli esclusi, il contribuente deve continuare a pagare le rate ordinarie.
di Anna Russo



