Chiarimenti sulla stabilizzazione lavoro supplementare nelle imprese di pulizia
Chiariti alcuni aspetti contrattuali in merito all’istituto della stabilizzazione dell’orario di lavoro supplementare del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - (Cod. CNEL K511)
Chiarimenti sulla stabilizzazione lavoro supplementare nelle imprese di pulizia
Chiariti alcuni aspetti contrattuali in merito all’istituto della stabilizzazione dell’orario di lavoro supplementare del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - (Cod. CNEL K511)

Forniti alcuni chiarimenti interpretativi e applicativi in merito all’istituto della stabilizzazione dell’orario di lavoro supplementare previsto dall’art. 33 del CCNL Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, modificato dall’Ipotesi di accordo 13 giugno 2025, con particolare riferimento:
- alla base di calcolo delle percentuali di consolidamento;
- alle condizioni che determinano l’applicazione della soglia del 15% o del 30%.
Si chiarisce che la percentuale di stabilizzazione (15% o 30%) deve essere calcolata esclusivamente sulle ore di lavoro supplementare effettivamente svolte in modo continuativo.
L’istituto è infatti finalizzato al consolidamento dell’orario supplementare divenuto strutturale, e non incide sulle ore contrattuali originariamente previste nel contratto individuale di assunzione.
Pertanto:
- la richiesta di stabilizzazione non riguarda l’intero contratto di assunzione;
- la base di riferimento è data unicamente dalle ore supplementari rese in maniera continuativa.
L’applicazione delle diverse percentuali è direttamente connessa al comportamento dell’azienda rispetto agli obblighi informativi previsti dal CCNL.
In particolare:
- la percentuale ordinaria del 15% trova applicazione in presenza di una corretta e tempestiva informativa aziendale, che consenta l’avvio e lo svolgimento dell’esame congiunto;
- la percentuale del 30% rappresenta una leva rafforzata attivabile in caso di inadempienza aziendale agli obblighi contrattuali, tale da impedire o comprimere l’esercizio delle prerogative sindacali.
Qualora l’azienda non trasmetta entro il mese di marzo l’informativa annuale prevista dal CCNL, le Strutture sindacali territoriali sono legittimate a sollecitare formalmente l’invio dei dati.
In tale ipotesi occorre distinguere:
- se, a seguito della sollecitazione sindacale, l’azienda risponde correttamente entro 20 giorni, consentendo l’avvio dell’esame congiunto, si applica la percentuale ordinaria del 15%;
- se l’azienda non risponde, risponde tardivamente o in modo incompleto/elusivo, permane la condizione di inadempienza e diventa rivendicabile la percentuale del 30%.
Il mero decorso del mese di marzo, in assenza di una persistente inadempienza aziendale, non determina automaticamente l’applicazione del 30%.
Il 30% non costituisce un automatismo, ma uno strumento di tutela rafforzata a fronte di comportamenti aziendali non conformi al CCNL;
qualora l’azienda rimuova tempestivamente l’inadempienza e consenta l’esercizio dell’esame congiunto, non sussistono i presupposti per l’applicazione della soglia maggiorata.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


