venerdì, 17 aprile 2026 | 12:14

In F24 il credito Transizione 5.0

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 5.0 (AdE - Risoluzione 16 aprile 2026, n. 14/E)

In F24 il credito Transizione 5.0

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 5.0 (AdE - Risoluzione 16 aprile 2026, n. 14/E)

L’art. 8 DL 27 marzo 2026 n. 38 introduce per l’anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni “Transizione 5.0”, per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito “OSE”) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 8 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- “7079” - denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati". Il campo “anno di riferimento" è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.


L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

di Anna Russo

Fonte normativa