martedì, 14 aprile 2026 | 12:42

Processo penale e tributario: chiarimenti sulla pregiudizialità penale

Non sono fondate le questioni sollevate sulla pregiudizialità penale nel processo tributario (Corte Costituzionale - Sentenza 13 aprile 2026, n. 50)

Processo penale e tributario: chiarimenti sulla pregiudizialità penale

Non sono fondate le questioni sollevate sulla pregiudizialità penale nel processo tributario (Corte Costituzionale - Sentenza 13 aprile 2026, n. 50)


La Corte Costituzionale, nella sentenza in oggetto, ha innanzitutto chiarito che la disciplina di cui all'art. 21-bis, DLgs n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. m), DLgs n. 87/2024, non è costituzionalmente illegittima. Si tratta, indubbiamente, di una scelta garantista, che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole.

La disposizione, infatti, stabilisce che, in presenza di una sentenza penale di assoluzione con formule come “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, il giudice tributario non possa pervenire a una ricostruzione dei fatti opposta.

In tal senso, la Corte evidenzia che il processo tributario non può attestare una diversa e contraria realtà fenomenica.

Si tratta di una scelta che rafforza la coerenza del sistema e tutela il contribuente da possibili contraddizioni tra giudicati.

La Corte riconosce che la norma persegue un duplice obiettivo:

- rafforzare la tutela del contribuente;

- semplificare il rapporto tra i due processi.

Infatti, persegue indubbiamente un obiettivo di garanzia e di semplificazione rendendo concreta l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente.

La Consulta richiama anche il principio consolidato secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità in materia processuale, elemento che contribuisce al rigetto delle questioni di legittimità.

Uno dei profili più delicati riguardava la possibile compressione del diritto di difesa dell’Amministrazione finanziaria.

La Corte respinge tali dubbi, sottolineando:

- il forte raccordo istituzionale tra pubblico ministero e Agenzia delle entrate;

- la partecipazione attiva dell’Agenzia nel processo penale;

- la presenza, nel processo penale, di una tutela anche del credito erariale.

In particolare, non è per nulla estranea la tutela del credito erariale derivante dall’imposta evasa.


Pur confermando la legittimità della norma, la Corte introduce una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis, DLgs n. 74/2000, volta a evitare rigidità eccessive.

In particolare, vengono individuate due importanti eccezioni al principio di vincolo del giudicato penale nel processo tributario.

La prima riguarda i casi in cui operano presunzioni legali tipiche del diritto tributario.

La Corte osserva che può verificarsi una divergenza tra i due giudizi.

Il giudice penale potrebbe giungere a escludere la sussistenza di un determinato fatto proprio quando il giudice tributario sarebbe potuto arrivare a ritenere legittima la pretesa tributaria.

Ciò accade perché il giudice penale non può utilizzare tali presunzioni, mentre quello tributario sì.

Questa eccezione consente quindi di salvaguardare la specificità del sistema fiscale.

La seconda eccezione riguarda i casi in cui l’assoluzione penale dipende esclusivamente dall’inutilizzabilità delle prove.

Secondo la Corte, il giudice penale si è meramente fermato alla “soglia” processuale della non utilizzabilità.

In tali ipotesi, il giudice tributario può comunque valutare le prove, se utilizzabili secondo le regole fiscali.

La soluzione adottata dalla Corte mira a evitare un eccessivo disallineamento tra processo penale e tributario, mantenendo però un equilibrio tra esigenze di coerenza del sistema e autonomia del giudizio tributario.

Come evidenziato, l’interpretazione adottata è funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario.


di Anna Russo

Fonte normativa