Patente a crediti: commissioni per il recupero dei crediti decurtati
Il recupero di crediti decurtati in seguito all'accertamento di violazioni individuate dall'allegato I-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL (INAIL - Circolare 10 aprile 2026, n. 12)
Patente a crediti: commissioni per il recupero dei crediti decurtati
Il recupero di crediti decurtati in seguito all'accertamento di violazioni individuate dall'allegato I-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL (INAIL - Circolare 10 aprile 2026, n. 12)
La patente a crediti è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, finalizzato a garantire la sicurezza sul lavoro e a selezionare operatori affidabili.
La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l'interdizione dall'attività.
I crediti decurtati possono essere recuperati previa valutazione di una Commissione territoriale, composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Commissioni territoriali sono costituite presso gli Ispettorati d'area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione, con attribuzione ai medesimi uffici delle funzioni di segreteria delle Commissioni.
La richiesta di integrazione dei crediti è presentata alla Commissione territoriale esclusivamente in via telematica. Alla richiesta può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.
Le modalità operative per il recupero dei crediti sono definite con apposite linee guida predisposte dall'INL e dall'INAIL che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi), nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.
All'esito dell'istruttoria della richiesta, la Commissione delibera sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere:
- nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



