Comunicazione Rilevante e imposizione integrativa: nuove regole dal Fisco
Definiti i contenuti, i soggetti obbligati, le modalità di trasmissione e i termini della Comunicazione Rilevante, introducendo un sistema telematico strutturato per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali in conformità alla direttiva DAC9 e agli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia (AdE - Provvedimento 09 aprile 2026, n. 112451)
Comunicazione Rilevante e imposizione integrativa: nuove regole dal Fisco
Definiti i contenuti, i soggetti obbligati, le modalità di trasmissione e i termini della Comunicazione Rilevante, introducendo un sistema telematico strutturato per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali in conformità alla direttiva DAC9 e agli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia (AdE - Provvedimento 09 aprile 2026, n. 112451)
Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni in materia di imposizione integrativa nell’ambito del cosiddetto Pillar Two, disciplinando in modo puntuale gli obblighi di comunicazione a carico dei gruppi multinazionali e nazionali di rilevanti dimensioni. L’intervento si inserisce nel quadro del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209 e del DM 16 ottobre 2025, con l’obiettivo di rendere pienamente operative le regole sulla trasmissione della Comunicazione Rilevante.
La comunicazione è effettuata esclusivamente per via telematica, secondo modalità conformi alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati, garantendo così tracciabilità e sicurezza dei flussi informativi.
Le informazioni sono trasmesse secondo tracciati record e formati predefiniti. In questo senso, si precisa che la comunicazione deve essere redatta nel rispetto delle specifiche tecniche.
In caso di eventuali anomalie nella trasmissione, è prevista la possibilità inviare comunicazioni sostitutive o correttive, consentendo ai contribuenti di rimediare a errori o omissioni.
In particolare, in caso di scarto del file o di dati inesatti, è possibile procedere a un nuovo invio secondo le modalità indicate, garantendo così una gestione flessibile dell’adempimento.
Soggetti obbligati e ambito di applicazione
Sono tenuti all’adempimento le entità localizzate in Italia appartenenti a gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito della disciplina dell’imposizione integrativa.
L’obbligo ricade, in via generale, sull’entità costitutiva italiana, salvo che sia stata designata un’altra entità del gruppo quale soggetto incaricato della presentazione della Comunicazione Rilevante. È quindi ammessa una gestione centralizzata dell’adempimento da parte della capogruppo o di un soggetto delegato.
Sono disciplinate anche le ipotesi particolari, tra cui i casi di controllo congiunto e di gruppi a struttura complessa, nei quali il provvedimento prevede soluzioni volte a evitare duplicazioni informative e sovrapposizioni di obblighi.
Il provvedimento individua in modo puntuale i soggetti tenuti all’adempimento, delineando un perimetro applicativo che si concentra sulle realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni, inserite in contesti di gruppo.
In particolare, le disposizioni si applicano alle imprese localizzate nel territorio dello Stato che fanno parte di gruppi, sia multinazionali sia nazionali, caratterizzati da una significativa capacità economica. A tal fine, viene fissata una soglia dimensionale rilevante: i gruppi devono aver conseguito ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, determinati sulla base del bilancio consolidato della società capogruppo.
Ai fini del calcolo di tale soglia, devono essere considerati anche i ricavi delle entità escluse, richiamando espressamente quanto previsto dall’art. 11, DLgs n. 209/2023 di riferimento. Inoltre, la verifica del requisito dimensionale non è limitata a un singolo esercizio, ma deve risultare soddisfatta in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello oggetto di analisi. Questo criterio consente di individuare i gruppi che presentano una stabile e non occasionale rilevanza economica.
Un ulteriore elemento di dettaglio riguarda i casi in cui gli esercizi considerati non abbiano una durata ordinaria di dodici mesi. In tali ipotesi, il provvedimento stabilisce che la soglia dei 750 milioni di euro debba essere riproporzionata in funzione della durata effettiva dell’esercizio, garantendo così un’applicazione equa e coerente del parametro dimensionale anche in presenza di esercizi “anomali”.
Particolare attenzione è dedicata anche ai gruppi di nuova costituzione, per i quali non sono disponibili dati storici riferiti a esercizi precedenti. In questi casi, il provvedimento introduce una disciplina specifica: l’obbligo di applicazione scatta a partire dal terzo esercizio, a condizione che la soglia dei ricavi sia stata raggiunta nei due esercizi precedenti. Tale previsione evita di gravare immediatamente le realtà di nuova formazione, pur garantendo che, una volta raggiunta una dimensione significativa, anche queste siano ricondotte nell’ambito applicativo della norma.
Infine, il provvedimento chiarisce che la determinazione della soglia di ricavi deve avvenire in conformità alle regole previste dall’art. 40, DLgs n. 209/2023, con particolare riferimento alle operazioni ivi disciplinate. Questo rinvio normativo assicura coerenza sistematica e uniformità nei criteri di calcolo, evitando interpretazioni difformi e garantendo l’allineamento con il quadro normativo di riferimento.
Modalità di trasmissione e termini
La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate e basate su formato XML.
Sotto il profilo temporale, l’obbligo di trasmettere la comunicazione rilevante decorre a partire dall’esercizio che inizia il 31 dicembre 2023 o successivamente. L’invio deve essere effettuato entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento; per l’esercizio transitorio, il termine è esteso al diciottesimo mese dalla chiusura. In ogni caso, con riferimento alla prima comunicazione, la scadenza non può essere fissata prima del 30 giugno 2026, indipendentemente dall’esercizio considerato.
In linea con la normativa generale in materia di adempimenti fiscali, viene inoltre richiamato il fatto che l’omessa, tardiva o errata trasmissione può comportare l’applicazione di sanzioni.
Scambio di informazioni e cooperazione internazionale
Le informazioni contenute nella Comunicazione Rilevante sono infatti destinate a essere trasmesse alle autorità estere nell’ambito degli accordi internazionali e dei meccanismi previsti dalla direttiva DAC9.
Lo scambio avviene secondo modalità standardizzate e sicure, in conformità agli accordi tra autorità competenti sottoscritti dall’Italia, garantendo così la cooperazione amministrativa e l’uniformità dei dati a livello internazionale.
di Anna Russo
Fonte normativa



