mercoledì, 08 aprile 2026 | 08:59

Incentivo all’autoimprenditorialità: precisazioni sull'erogazione in due rate

L'Inps ha fornito indicazioni sull’incentivo all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI (INPS - messaggio 7 aprile 2026 n. 1215)

Incentivo all’autoimprenditorialità: precisazioni sull'erogazione in due rate

L'Inps ha fornito indicazioni sull’incentivo all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI (INPS - messaggio 7 aprile 2026 n. 1215)

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 176, L 30 dicembre 2025 n. 199) ha parzialmente modificato l’articolo 8 del DLgs 4 marzo 2015, n. 22 eliminando il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente previsto, disponendo che l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, avvenga in 2 rate.

La prima rata, pari al 70% dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI. La seconda rata, pari al residuo 30%, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Pertanto, laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto.

Laddove il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, presenti domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso deve optare per una delle due prestazioni.

Nel caso in cui il soggetto opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione della NASpI non viene erogata.  

Contrariamente, nel caso in cui il soggetto opti per la prestazione di anticipazione della NASpI, viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto e viene sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. L’assegno ordinario di invalidità sospeso può essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro i termini previsti ossia entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.

Per quest’ultima ipotesi, resta inoltre immutata la disciplina generale che prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Quindi nell’ipotesi di rioccupazione come sopra descritta, non solo non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI è anche tenuto alla restituzione della prima rata pari al 70% già corrisposta.

Le nuove modalità di pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026.

di Francesca Esposito

Fonte normativa