martedì, 07 aprile 2026 | 17:20

Incremento della speranza di vita: adeguamento requisiti di accesso alla pensione

L'Istituto fornisce indicazioni sugli effetti dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione e sulla modifica della decorrenza della pensione anticipata per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG (INPS - Circolare 03 aprile 2026, n. 41).

Incremento della speranza di vita: adeguamento requisiti di accesso alla pensione

L'Istituto fornisce indicazioni sugli effetti dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione e sulla modifica della decorrenza della pensione anticipata per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG (INPS - Circolare 03 aprile 2026, n. 41).

In base all'incremento della speranza di vita, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono stati incrementati di un mese per l'anno 2027 e di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028 (art. 1, co. 185, L 30 dicembre 2025, n. 199).

L'adeguamento dei requisiti pensionistici produce effetti sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione, in particolare su:

- assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore;

- prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione);

- indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (contratto di espansione).

L'Istituto fornisce indicazioni a tutela dei soggetti che negli anni hanno avuto accesso alle suddette prestazioni e che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (da uno a tre mesi), anche “in via prospettica”, non raggiungerebbero il diritto alla pensione al termine del periodo ordinario di durata massima della prestazione di esodo (attualmente 4, 5 o 7 anni, a seconda della prestazione).

Assegno straordinario dipendenti di imprese assicuratrici e società di assistenza

Le norme che regolano il funzionamento del Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (MLPS - decreto 17 gennaio 2014, n. 78459) stabiliscono che qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di 60 mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

Pertanto, è possibile procedere al prolungamento della durata degli assegni straordinari oltre il limite dei sessanta mesi e fino alla prima decorrenza utile per l’accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia.

Assegno straordinario al personale del credito e del credito cooperativo

Con riferimento ai lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterale per il personale del credito e per il personale del credito cooperativo, sebbene non sia espressamente prevista un'analoga norma di prolungamento come per i dipendenti dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, i rispettivi Comitati amministratori possono valutare l’opportunità di deliberare il prolungamento della durata dell’assegno straordinario, oltre il limite massimo e fino alla prima decorrenza utile per l’accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia.

Titolari della cd. isopensione e dell’indennità di espansione

Con riferimento ai titolari del trattamento di accompagnamento alla pensione cd. isopensione e dell'indennità prevista per il contratto di espansione, la disciplina di riferimento prevede l’impegno del datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori, rispettivamente:

- una prestazione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (art. 4, co. 1, Legge n. 92/2012);

- un’indennità mensile fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (art. 41, co. 5-bis, DLgs n. 148/2015).

Al momento della definizione della domanda di accompagnamento a pensione è necessario accertare che il lavoratore, in base al quadro normativo vigente, raggiunga la prima decorrenza utile della pensione nei quattro anni (attualmente sette) per la c.d. isopensione o cinque anni per il contratto di espansione, successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Successivamente all’erogazione della prestazione, l’INPS può continuare a corrisponderla fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, ancorché la stessa, per effetto dell’adeguamento degli incrementi della speranza di vita stabiliti con i decreti direttoriali, si collochi oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione di accompagnamento a pensione, fermo restando il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista e della necessaria contribuzione correlata per la maturazione dei requisiti pensionistici.

Domande da esaminare o respinte

Nel caso di domande presentate dai datori di lavoro in relazione a lavoratori che hanno già risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026:

- per le prestazioni di "isopensione" se, in fase di istruttoria, i lavoratori coinvolti risultassero pregiudicati per l’applicazione dei nuovi requisiti pensionistici “in via prospettica” - superamento del periodo ordinario di durata massima della prestazione - l'Istituto provvede comunque all’accoglimento della domanda. Le domande eventualmente respinte possono essere oggetto di riesame, su richiesta del datore di lavoro e sentito il lavoratore;

- per le domande di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali per il personale dipendente delle imprese assicuratrici, del credito e del credito cooperativo, a seguito delle eventuali delibere dei Comitati amministratori, l'Istituto provvede all’accoglimento delle domande e a riesaminare, su richiesta del datore di lavoro, sentito il lavoratore, quelle respinte.

Eventuali problematiche di natura tecnica che dovessero essere riscontrate nella definizione delle domande devono essere comunicate tramite la seguente casella di posta elettronica dedicata: prestazionearticolo4@inps.it.

Decorrenza della pensione anticipata (cd. finestra) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG

Per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, CPS, CPI e CPUG è stata prevista una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata - cd. finestra (art. 1, co. 162 e 163, L 30 dicembre 2023, n. 213):

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi previsti per l’accesso alla pensione anticipata se maturati entro il 31 dicembre 2024;

- 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 31 dicembre 2025;

- 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 31 dicembre 2026;

- 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati entro il 31 dicembre 2027;

- 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se maturati dal 1° gennaio 2028.

Tale disciplina si applica anche con riguardo ai destinatari degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e ai soggetti titolari delle prestazioni di esodo "isopensione" e "indennità di espansione" che sono iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

Ai suddetti lavoratori, che per effetto della modifica della decorrenza della pensione anticipata non raggiungerebbero il diritto alla pensione entro il periodo ordinario di durata massima della prestazione, si applica il principio di prolungamento delle prestazioni di accompagnamento fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 03 aprile 2026, n. 41