venerdì, 03 aprile 2026 | 14:22

Aumento del periodo degli studi universitari degli ufficiali: effetti sulla pensione

L'Inps descrive le modalità operative per l’inserimento dell’aumento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ai fini pensionistici (INPS - messaggio 03 aprile 2026 n. 1200)

Aumento del periodo degli studi universitari degli ufficiali: effetti sulla pensione

L'Inps descrive le modalità operative per l’inserimento dell’aumento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ai fini pensionistici (INPS - messaggio 03 aprile 2026 n. 1200)


L'istanza da parte dell'interessato deve essere presentata all’Amministrazione militare di appartenenza. Nell’applicativo Nuova Passweb, nell’ambito della funzione “Inserimento provvedimento da ricostruzione senza onere” della “Lista Servizi da Prestazione”, è stata prevista l’istituzione di un nuovo “tipo prestazione” denominato “Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari – Circ. 109/2025)”, mediante il quale l’Amministrazione militare di appartenenza, verificate le condizioni e i requisiti richiesti, deve inserire il periodo di studi universitari degli ufficiali ai fini della corretta implementazione del conto assicurativo.

In particolare, in fase di inserimento del provvedimento di computo ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, l’operatore dei Centri amministrativi del personale militare dell’Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, compreso il Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, limitatamente al personale direttivo e dirigente del ruolo professionale sanitario, immessi in servizio come Ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, deve indicare i seguenti dati:

- numero del provvedimento;

- data della domanda;

- data del provvedimento;

Cassa pensionistica nella quale riconoscere i periodi, che deve essere sempre la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS);

- data di accettazione, che deve coincidere con la data del provvedimento;

- dettaglio dei periodi relativo agli studi universitari riconosciuti (il periodo, corrispondente alla durata legale del relativo corso deve essere inserito a ritroso, a partire dalla data di conseguimento del titolo).


Sui periodi inseriti, anche se collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1992, non deve essere valorizzata alcun tipo di retribuzione; eventuali retribuzioni erroneamente inserite devono essere eliminate dall’operatore della Sede dell’INPS in fase di gestione e sistemazione del conto assicurativo.

Per il corretto inserimento del periodo sul conto assicurativo si allega il manuale operativo (Allegato n. 1).

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, l’aumento di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 produce effetti sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Invece, nei confronti dei destinatari del sistema misto, l’aumento rileva ai fini del diritto, mentre, ai fini della misura, incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995 o il 31 dicembre 2011.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, l’aumento produce effetti esclusivamente ai fini del diritto e non della misura della pensione.


di Francesca Esposito

Fonte normativa