mercoledì, 01 aprile 2026 | 12:15

Recupero ICI 2006-2011: più tempo per l'adempimento

Con il decreto del 26 marzo 2026, pubblicato in G.U. il 31 marzo 2026 n. 75, la Presidenza del Consiglio dei Ministri interviene sul calendario degli adempimenti connessi al recupero dell’ICI relativo agli anni 2006-2011, oggetto di contestazione europea in materia di aiuti di Stato

Recupero ICI 2006-2011: più tempo per l'adempimento

Con il decreto del 26 marzo 2026, pubblicato in G.U. il 31 marzo 2026 n. 75, la Presidenza del Consiglio dei Ministri interviene sul calendario degli adempimenti connessi al recupero dell’ICI relativo agli anni 2006-2011, oggetto di contestazione europea in materia di aiuti di Stato

Il provvedimento in oggetto differisce il termine per la presentazione della dichiarazione necessaria al recupero dell’ICI al 30 settembre 2026, introducendo così una proroga di sei mesi rispetto alla scadenza originaria prevista dall'art. 1, co. 1, DPCM 23 dicembre 2025.

L’obbligo dichiarativo interessa i contribuenti che, per IMU/TASI ENC 2012 o 2013, abbiano evidenziato importi rilevanti; si tratta, infatti, dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione indicando un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui oppure che siano stati destinatari di accertamenti per analoghi importi.

Tali soggetti sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione relativa al recupero dell’ICI per gli anni 2006-2011 entro il nuovo termine del 30 settembre 2026 (in luogo del precedente 31 marzo 2026).

La dichiarazione presenta carattere unitario, in quanto è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011, semplificando così l’adempimento sotto il profilo operativo.

Per quanto concerne la determinazione dell’imposta, il legislatore prevede un meccanismo articolato: per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno 2013, pur utilizzando base imponibile, moltiplicatori e aliquota stabiliti dalla disciplina dell’ICI. In mancanza di un’aliquota effettiva, si applica quella media del 5,5 per mille.

Di particolare rilievo sono le clausole di esclusione dal versamento, che tengono conto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Il pagamento non è dovuto se non risultano superate le soglie previste o se l’aiuto rientra in regimi compatibili: non si fa luogo al versamento se l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo oppure se si tratta di compensazioni per servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 106, par. 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea..

Quanto ai termini di pagamento, il decreto stabilisce che il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, secondo le modalità del modello F24.


di Anna Russo

Fonte normativa

Rassegna stampa