martedì, 31 marzo 2026 | 18:01

ISCRO e DIS-COLL: requisito di iscrizione alla Gestione separata

L'iscrizione alla Gestione separata costituisce un requisito non necessario per l'accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL (INPS - Messaggio 31 marzo 2026, n. 1129)

ISCRO e DIS-COLL: requisito di iscrizione alla Gestione separata

L'iscrizione alla Gestione separata costituisce un requisito non necessario per l'accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL (INPS - Messaggio 31 marzo 2026, n. 1129)

L'Istituto fornisce chiarimenti in merito al requisito di iscrizione alla Gestione separata ai fini dell'accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL.

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è riconosciuta ai soggetti che esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR (art. 1, co. 143, L 30 dicembre 2023 n. 213).

In particolare, secondo le indicazione dell'Inps (circolare n. 84/2024) destinatari della misura sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In ordine al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, l'Istituto ha precisato che la stessa deve essere formalizzata a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati.

La prestazione di disoccupazione DIS-COLL è riconosciuta in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e in possesso degli altri requisiti legislativamente previsti, tra cui il versamento di un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente all'evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento.

Ai fini dell’accesso all’indennità DIS-COLL, l’Istituto ha considerato soddisfatto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata in presenza sia della formale iscrizione alla medesima Gestione sia del versamento dell’aliquota contributiva in misura piena prevista per i lavoratori interessati non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (circolare n. 115/2017).

In sede di istruttoria delle domande ISCRO e DIS-COLL presentate dai potenziali beneficiari, è emersa - nonostante l’assolvimento dell’obbligo contributivo - la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di numerosi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi/assegnisti e dottorandi di ricerca, con la conseguente reiezione delle relative domande di accesso alle relative misure.

In proposito l'Istituto chiarisce che, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Messaggio 31 marzo 2026, n. 1129