TFS-TFR dipendenti pubblici: termini di pagamento e rateizzazione
A decorrere dal 1° gennaio 2027 cambiano i termini di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. L'Inps fornisce chiarimenti sull'applicabilità dei nuovi criteri di pagamento dei trattamenti (INPS – Circolare 27 marzo 2026, n. 30)
TFS-TFR dipendenti pubblici: termini di pagamento e rateizzazione
A decorrere dal 1° gennaio 2027 cambiano i termini di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. L'Inps fornisce chiarimenti sull'applicabilità dei nuovi criteri di pagamento dei trattamenti (INPS – Circolare 27 marzo 2026, n. 30)
Secondo l'attuale disciplina di liquidazione del TFS/TFR ai dipendenti pubblici è previsto il differimento e la rateizzazione del pagamento delle prestazioni di importo superiore a determinate soglie.
Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, il differimento di pagamento sono stati ridotti da 12 mesi a 9 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, co. 198, L 30 dicembre 2025, n. 199).
In particolare, la riduzione del termine dilatorio è disposta limitatamente ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.
Quindi i termini ordinari più lunghi continuano ad applicarsi nelle seguenti ipotesi:
- pensionamento anticipato (24 mesi);
- dimissioni volontarie del dipendente (24 mesi);
- scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato (12 mesi);
- ogni altra causale di cessazione non contemplata dall'art. 3, co. 2, del DL n. 79/1997 (24 mesi).
Termini di pagamento e rateizzazione
I tempi di erogazione del TFS/TFR differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro e dell'eventuale maturazione del diritto a pensione. In particolare, il pagamento deve avvenire:
- in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi 12 mesi dal collocamento a riposo ed entro i 3 mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi 9 mesi dal collocamento a riposo ed entro i 3 mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a fare data dal 1° gennaio 2027;
- in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi 24 mesi dalla data di cessazione dal servizio ed entro i 3 mesi successivi.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS/TFR viene corrisposto:
- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in 2 importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tale caso, il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in 3 importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tale caso, il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
Il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo 12 mesi dal diritto al primo pagamento.
Personale non contrattualizzato
I dipendenti appartenenti alla categoria del personale non contrattualizzato (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; professori e ricercatori universitari) hanno diritto al TFS e, pertanto, non si applicano le disposizioni relative al TFR dei dipendenti pubblici.
Per tale personale gli ordinamenti di appartenenza possono prevedere limiti ordinamentali più elevati (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; professori e ricercatori universitari) per il collocamento a riposo rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici.
Per coloro che risolvono volontariamente il rapporto di lavoro al raggiungimento del requisito minimo della pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori, la liquidazione del TFS decorre:
- trascorsi 12 mesi dalla cessazione dal servizio per il raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia maturato entro il 31 dicembre 2026;
- trascorsi 9 mesi dalla cessazione dal servizio per il raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia maturato a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
Con riferimento al personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), l'erogazione del TFS avviene secondo i termini di pagamento previsti per la generalità dei dipendenti pubblici.
Quindi si applica la riduzione in relazione alla causale di cessazione del rapporto di lavoro e alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento.
La riduzione del termine di pagamento del TFS si applica anche alla liquidazione del TFS per il personale militare (ufficiali e sottufficiali) collocato in ausiliaria, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Per il personale del comparto scuola la risoluzione del rapporto di lavoro è consentita al termine dell'anno scolastico (31 agosto di ogni anno), anche se i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vengono maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno; conseguentemente, da un punto di vista previdenziale, si crea un'unica finestra di accesso al trattamento pensionistico al 1° settembre di ogni anno (art. 59, co. 9, L 27 dicembre 1997, n. 449).
Rientrano in tale fattispecie coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre dell'anno della cessazione dal servizio.
Per coloro, invece, che maturano un requisito pensionistico diverso, usufruendo di una normativa speciale (c.d. quota 100, c.d. quota 102, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci, gravosi, usuranti, pensione in cumulo), la data di maturazione del requisito c.d. teorico, utile per la decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR, è la data di effettivo conseguimento del requisito della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.
Soggetti che accedono alla pensione con requisiti pensionistici particolari
In caso di accesso alla pensione con l'istituto del cumulo dei periodi assicurativi e dell'APE sociale, i termini di pagamento del TFS/TFR non decorrono dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data di compimento dell'età anagrafica prevista dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Invece, in caso di accesso alla pensione con la c.d. quota 100, c.d. quota 102 o in caso di pensione anticipata flessibile (di cui all'art. 14.1, DL n. 4/2019), il termine di pagamento decorre dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o, se più favorevole, dell'età anagrafica prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
In tali fattispecie, pertanto, il TFS/TFR viene corrisposto agli aventi diritto non prima di 24 mesi o di 12 mesi ed entro i successivi 3 mesi, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dalla vigente normativa.
Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi con cessazione dal servizio per inabilità
Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79/1997, il TFS/TFR spettante al soggetto che cessa dal servizio per inabilità deve essere corrisposti entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
La data di decorrenza del termine di pagamento del TFS/TFR per il soggetto che cessa dal servizio per inabilità che si avvale del cumulo dei periodi contributivi ai fini del diritto o della misura della pensione comporta il diritto al pagamento del TFS/TFR entro 105 giorni, indipendentemente dal conseguimento o meno di un diritto a pensione, con o senza cumulo delle anzianità contributive.
Cumulo dei periodi assicurativi ai soli fini della misura della pensione
Per coloro che, avendo già maturato i requisiti pensionistici presso la gestione di appartenenza, al fine di incrementare la misura del trattamento pensionistico spettante, esercitano la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi con le Casse di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge n. 232/2016, il termine di pagamento del TFS/TFR è differito secondo le modalità previste dalla citata norma, ossia 12 mesi decorrenti dalla data di raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza avere maturato alcun requisito pensionistico, o comunque senza avere presentato domanda di pensione all'atto della cessazione, e che durante i 24 mesi successivi alla cessazione dal servizio presentano domanda per avvalersi:
- del cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012;
- del beneficio contributivo più favorevole previsto per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232/2016;
- di pensione c.d. quota 100, c.d. quota 102 o di pensione anticipata flessibile di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, il termine di pagamento per le "indennità di fine servizio comunque denominate" decorre dalla data di maturazione del requisito della pensione di vecchiaia o del requisito più favorevole tra la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata ordinaria di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, secondo le disposizioni previste per le citate fattispecie.
Solo laddove siano decorsi 24 mesi dalla data delle dimissioni volontarie senza diritto a pensione l'eventuale domanda di pensione presentata in applicazione delle citate norme non rileva più ai fini del differimento del termine di pagamento del TFS/TFR.
Cessazione dal servizio con diritto a pensione in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato
In via generale, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, i termini di pagamento delle "indennità di fine servizio comunque denominate" iniziano a decorrere al compimento dell'età prevista dalle norme vigenti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
In caso di cessazione dal servizio conseguente alla scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, per il TFR deve essere applicata l'ordinaria decorrenza dei termini di pagamento prevista dalla normativa generale vigente nei casi di cessazione per "fine incarico", per cui la prestazione deve essere corrisposta decorsi 12 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento nella liquidazione delle "indennità di fine servizio comunque denominate” comporta la corresponsione degli interessi sulle prestazioni dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



