martedì, 31 marzo 2026 | 11:39

Formazione mPMI: nuove istruzioni del MIMIT

In materia di incentivi alla formazione nell’ambito del PN RIC 2021-2027, forniti chiarimenti su beneficiari, modalità formative e condizioni di accesso alle agevolazioni (MIMIT - Circolare 20 marzo 2026, n. 716)

Formazione mPMI: nuove istruzioni del MIMIT

In materia di incentivi alla formazione nell’ambito del PN RIC 2021-2027, forniti chiarimenti su beneficiari, modalità formative e condizioni di accesso alle agevolazioni (MIMIT - Circolare 20 marzo 2026, n. 716)

La circolare si inserisce nel quadro attuativo del DM 4 settembre 2025, che ha istituito un regime di aiuto destinato alle micro, piccole e medie imprese per lo sviluppo di competenze funzionali alla transizione verde e digitale. Tale intervento è volto a consentire alle imprese di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse alla transizione verde e digitale nonché all’innovazione tecnologica.

Il documento ricostruisce il percorso normativo già avviato con i decreti direttoriali di gennaio e febbraio 2026, che hanno disciplinato modalità e termini di presentazione delle domande, successivamente aggiornati con l’apertura dello sportello fissata tra il 21 aprile e il 23 giugno 2026.

La nuova circolare assume particolare rilievo in quanto annulla e sostituisce la circolare 11 marzo 2026 n. 646, con l’obiettivo di fornire indicazioni più puntuali per la corretta applicazione della misura.

Ambito soggettivo e destinatari della formazione

Le agevolazioni sono rivolte alle mPMI che intendono attivare percorsi di formazione per i propri dipendenti, con l’obiettivo di accrescerne le competenze professionali. Tuttavia, la platea dei destinatari è circoscritta: possono partecipare esclusivamente i lavoratori impiegati presso unità locali situate nelle Regioni meno sviluppate.

Infatti, possono essere destinatari delle attività formative esclusivamente i lavoratori dipendenti impiegati presso le unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate, con l'esclusione quindi del personale operante in altre aree, anche se appartenente alla stessa impresa.

Un chiarimento importante riguarda i lavoratori in costanza di integrazione salariale. In particolare:

- sono ammessi i lavoratori in CIGO, ma solo per le ore non interessate dalla sospensione dell’attività lavorativa, in quanto mantengono lo status di lavoratori subordinati e versano in una situazione di difficoltà temporanea;

- sono invece esclusi i lavoratori in CIGS, poiché tale misura è connessa a situazioni strutturali di crisi o riorganizzazione, incompatibili con le finalità della formazione continua. La circolare evidenzia che la partecipazione ai percorsi formativi non risulta coerente con le finalità dell’intervento.

Modalità di svolgimento della formazione

Riguardo alle modalità di erogazione dei percorsi formativi, il Ministero adotta una linea particolarmente rigorosa, stabilendo che sono ammissibili solo attività svolte in presenza.

Sono ammissibili esclusivamente le attività formative svolte integralmente in presenza, con contestuale compresenza fisica del docente e dei partecipanti.

Sono pertanto escluse tutte le forme di didattica a distanza, sia sincrona che asincrona, così come le modalità miste (“blended”) e il training on the job. Si tratta di un vincolo stringente che incide significativamente sulla progettazione degli interventi formativi da parte delle imprese.

È comunque prevista una certa flessibilità logistica: qualora l’impresa non disponga di locali adeguati o siano necessari strumenti tecnici specifici, la formazione può svolgersi presso sedi alternative, come quelle degli enti formatori o dei docenti.

Tempistiche e modalità di erogazione delle agevolazioni

La circolare ribadisce precisi vincoli temporali per la realizzazione delle attività:

- avvio entro 6 mesi dalla concessione;

- conclusione entro 12 mesi, con possibilità di proroga fino a ulteriori 6 mesi.

Per quanto riguarda il sostegno economico, esso viene determinato applicando l’intensità di aiuto al costo rendicontabile, calcolato secondo la formula prevista dalla normativa attuativa.

L’erogazione avviene in massimo due tranche, sulla base dello stato di avanzamento:

- la prima quota è richiedibile solo dopo aver completato almeno il 50% delle ore formative;

- la seconda (o unica) quota è subordinata alla conclusione dell’intero percorso e deve essere richiesta entro 30 giorni dalla fine delle attività.

Come specificato, la richiesta di erogazione della prima quota può essere presentata esclusivamente a seguito del completamento di almeno il 50% delle ore previste, mentre il saldo è legato alla conclusione effettiva dell’intero percorso formativo.


di Anna Russo

Fonte normativa