Enti bilaterali: convenzione per la riscossione dei contributi
L'Inps ha fornito istruzioni operative sul servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, dei Fondi e delle Casse (INPS - circolare 31 marzo 2026 n. 37)
Enti bilaterali: convenzione per la riscossione dei contributi
L'Inps ha fornito istruzioni operative sul servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, dei Fondi e delle Casse (INPS - circolare 31 marzo 2026 n. 37)
L’Ente convenzionato affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento. La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando lo specifico codice tributo già attribuito dall’Agenzia delle Entrate a ciascun Ente in occasione della sottoscrizione della precedente convenzione con l’Istituto.
In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in argomento, devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale attribuita all’Ente di riferimento nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- nel campo “codice sede”, il codice della Struttura INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente; inoltre, quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo. La comunicazione deve essere effettuata tramite PEC all’indirizzo dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it allegando la relativa documentazione.
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
a. in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice UniEmens riportato nell’Allegato n. 2 in relazione all’Ente di riferimento;
b. in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
c. l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



