lunedì, 30 marzo 2026 | 10:00

Bonus asilo nido: indicazioni per le domande 2026

L'Inps ha fornito indicazioni relative al bonus nido e alla presentazione delle relative domande che a decorrere dall'anno 2026 sono valide fino al terzo anno di età del minore (INPS – circolare 27 marzo 2026 n. 29)

Bonus asilo nido: indicazioni per le domande 2026

L'Inps ha fornito indicazioni relative al bonus nido e alla presentazione delle relative domande che a decorrere dall'anno 2026 sono valide fino al terzo anno di età del minore (INPS – circolare 27 marzo 2026 n. 29)


Requisiti per la richiesta del contributo

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai 3 anni in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

b) residenza in Italia.

Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrale:

- titolare di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";

- titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo per il quale l'inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

In aggiunta ai permessi di soggiorno sopra indicati sono utili, inoltre, i seguenti permessi:

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

- permesso di soggiorno per assistenza minori;

- permesso di soggiorno per protezione speciale;

- permesso di soggiorno per casi speciali;

- permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, in base alle quali tali permessi di soggiorno sono prorogabili su domanda fino al 4 marzo 2026; la protezione temporanea è stata ulteriormente prorogata al 4 marzo 2027;

- permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni in argomento.

Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, le domande di contributo presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.

Ai fini del contributo ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale in possesso di permesso di soggiorno valido.

Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l'accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.

Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore compresa la richiesta del contributo.

Il contributo può essere richiesto anche dall'affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.

Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

Nell'istanza il genitore richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, i requisiti che danno titolo alla concessione del contributo, salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare i medesimi sulla base di specifica documentazione. In caso di affidamento temporaneo o preadottivo è necessario riportare gli elementi identificativi del provvedimento di affidamento.

Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domanda

La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:

- spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. In tale ipotesi il contributo è definito di seguito "contributo asilo nido";

- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. In tale ipotesi il contributo è definito di seguito "contributo forme di supporto presso la propria abitazione".

Il "contributo asilo nido" deve essere richiesto dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta.

Il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione", invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

Coloro che hanno richiesto e ottenuto il "contributo asilo nido" per almeno una mensilità di un anno solare non possono richiedere il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione" per il medesimo anno solare.

Importo del contributo parametrato al valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione

Dal 1° gennaio 2026, l'importo del contributo è parametrato al valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione. Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di AUU dai componenti del nucleo ISEE. La neutralizzazione delle somme percepite per l'AUU viene effettuata decurtando il valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione dell'importo dell'AUU, rapportato al parametro della scala di equivalenza della DSU.

Gli importi spettanti, determinati in base alla data di nascita del minore e al valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione applicabile alle prestazioni agevolate, neutralizzato dall'importo dell'AUU sono i seguenti:

- bambini nati dal 1° gennaio 2024:

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con "ISEE neutralizzato" pari o inferiore a 40.000 euro;

- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con "ISEE neutralizzato" superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente;

- bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:

- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con "ISEE neutralizzato" fino a 25.000,99 euro;

- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con "ISEE neutralizzato" da 25.1 a 40.000 euro;

- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con "ISEE neutralizzato" superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.

Il contributo è erogato nella misura minima (prevista in assenza di ISEE) anche nei casi dell'ISEE attestato e valido che riporti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso di incongruenze tra i dati indicati nella DSU per il rilascio dell'ISEE e le informazioni in possesso dell'INPS e di altre PA.

A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni e/o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal beneficiario a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU, il contributo è ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti.

Il "contributo asilo nido" è determinato in base al valore dell'ISEE in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità o, in caso di assenza, al valore dell'ISEE del mese a cui si riferisce la mensilità, se presente.

Il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione" è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l'ISEE minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di assenza, al valore dell'ISEE del mese di presentazione della domanda.

In assenza dell'ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare ISEE del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, viene corrisposto l'importo maggiorato, laddove sussistano i requisiti, e non vengono disposti conguagli per le rate antecedenti.

L'esito della domanda e delle verifiche mensili relativi alle richieste di rimborso del contributo sono consultabili accedendo al servizio di presentazione della domanda presente nel sito istituzionale www.inps.it.


Presentazione delle domande con validità fino al compimento del terzo anno di età del minore

Dal 1° gennaio 2026, la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l'intero ciclo di fruizione del beneficio. La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell'anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per gli anni solari successivi a quello di prima presentazione della domanda, quindi, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza. Per dare continuità all'erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell'anno di riferimento. Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.

Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno dalla data di apertura del servizio "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" al 31 dicembre di ciascun anno e producono effetti, come indicato in precedenza, per l'intero ciclo di fruizione del beneficio.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell'erogazione del contributo dichiarano sotto la propria responsabilità, il possesso di tale titolo, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo di attestazione, Autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e termine di validità).

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall'INPS mediante l'accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell'Interno e dalle altre PA. All'esito di tali verifiche, la Struttura territorialmente competente dell'INPS può richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno qualora sia necessario per esigenze di istruttoria.

Richieste di pagamento del "contributo asilo nido"

La documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il "contributo asilo nido" deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno solare successivo all'anno di riferimento delle mensilità. Ad esempio, la documentazione per le mensilità relative all'anno 2026 deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2027.

È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti nella domanda utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile nell'ambito del servizio "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione", seguendo il percorso "Gestione" > "Invia Richiesta" > "Sostituisci mensilità richieste" o "Aggiungi mensilità richiesta".

L'invio della documentazione per il "contributo asilo nido" deve avvenire esclusivamente tramite la procedura web "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" (funzione "Allega documenti di spesa"), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it o tramite l'app "INPS Mobile" utilizzando il servizio "Bonus nido". Non vengono presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.

Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico del richiedente.

Le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti:

- retta mensile;

- eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata;

- importo relativo all'imposta di bollo;

- IVA agevolata.

Per "il contributo asilo nido" il richiedente deve allegare la fattura, o in assenza dell'obbligo di fatturazione, ricevuta o avviso di pagamento e il giustificativo del pagamento effettuato con modalità tracciabili.

Per i nidi comunali e per le sezioni primavera comunali o statali è possibile allegare l'avviso di pagamento in luogo della fattura.

Per ottenere il rimborso, il richiedente deve allegare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa effettuata con modalità tracciabili.

Decadenza dalla domanda

L'erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti normativi previsti per l'accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore richiedente, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell'affidamento preadottivo).

In tali fattispecie, l'INPS interrompe l'erogazione del contributo a partire dal mese successivo alla data dalla quale acquisisce conoscenza dell'evento che determina la decadenza e procede al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal mese successivo al venire meno dei requisiti.

di Francesca Esposito

Fonte normativa