venerdì, 27 marzo 2026 | 10:28

PREVINDAPI: novità per la previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 introduce, dal prossimo 1° luglio, rilevanti modifiche in materia di previdenza complementare, intervenendo su aspetti fondamentali quali l’iscrizione, il conferimento del TFR, la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e il relativo trattamento fiscale (PREVINDAPI – comunicato 08 gennaio 2026)

PREVINDAPI: novità per la previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 introduce, dal prossimo 1° luglio, rilevanti modifiche in materia di previdenza complementare, intervenendo su aspetti fondamentali quali l’iscrizione, il conferimento del TFR, la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e il relativo trattamento fiscale (PREVINDAPI – comunicato 08 gennaio 2026)


Iscrizione automatica

Dal 1° luglio 2026, il meccanismo del silenzio-assenso scatta trascorsi 60 giorni dalla data di assunzione e comporta la contribuzione piena sin dall’inizio del rapporto di lavoro. Nel fondo pensione confluiranno:

- il TFR maturando;

- i contributi del lavoratore e dell’azienda, secondo le misure previste dalla contrattazione collettiva.

Resta, comunque, ferma la possibilità per il lavoratore di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dall’assunzione, optando per:

- il mantenimento del TFR in azienda (o il conferimento al Fondo di Tesoreria INPS, se previsto);

- il conferimento del TFR a un diverso fondo pensione.


Prestazioni pensionistiche

Dal 1° luglio 2026 vengono aggiornate anche le modalità di erogazione delle prestazioni:

- la quota erogabile in capitale aumenta dal 50% al 60% del montante accumulato;

- si amplia l’offerta delle rendite, affiancando alla rendita vitalizia tradizionale 3 nuove soluzioni a durata predeterminata.

Regime fiscale

A partire dal 2026:

- il tetto di deducibilità fiscale dei contributi aumenta, attestandosi a 5.300 euro annui, restando confermate le agevolazioni aggiuntive per i neo-occupati dal 2007;

- una delle nuove rendite temporanee, con durata minima di 5 anni e frazionamento scelto dall’iscritto, viene assoggettata a imposta sostitutiva del 20%, con riduzione in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo.

di Francesca Esposito

Fonte normativa