Impatriati 2026: ok allo smart working con datore estero
Forniti chiarimenti sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. In particolare, viene affrontato il tema della continuità del rapporto con datore estero e della maggiore riduzione della base imponibile in presenza di figli (AdE - Risposta 20 marzo 2026, n. 82)
Impatriati 2026: ok allo smart working con datore estero
Forniti chiarimenti sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. In particolare, viene affrontato il tema della continuità del rapporto con datore estero e della maggiore riduzione della base imponibile in presenza di figli (AdE - Risposta 20 marzo 2026, n. 82)
Il caso riguarda un lavoratore italiano residente da oltre trent’anni in Finlandia, dipendente di una società estera e intenzionato a trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026, continuando a lavorare da remoto per lo stesso datore di lavoro.
Il contribuente chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" e, in particolare, se:
- la continuità del rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro estero (non operante in Italia e non appartenente a un gruppo con soggetti residenti in Italia) e la circostanza di lavorare da remoto per un'azienda estera prestando comunque l'attività lavorativa in smart working in Italia possano costituire cause ostative per l'accesso al regime in commento;
- avendo tre figli minori, il reddito agevolabile concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura più favorevole del 40%, sebbene gli stessi siano già residenti in Italia.
L’Agenzia ricostruisce preliminarmente il quadro normativo del nuovo regime introdotto dall’art. 5 DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024. Il regime prevede, in via ordinaria, la tassazione del 50% dei redditi di lavoro prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, a condizione che siano rispettati specifici requisiti: tra questi, il mancato radicamento fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti, l’impegno a mantenere la residenza per almeno quattro anni e lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Particolare attenzione viene riservata al caso in cui il lavoratore continui a operare per lo stesso datore di lavoro estero. In tali ipotesi, la normativa richiede un periodo minimo più lungo di permanenza all’estero (sei o sette anni, a seconda dei casi). Tuttavia, nel caso concreto, tale requisito risulta ampiamente soddisfatto, essendo il contribuente residente all’estero da oltre trent’anni.
Sul punto centrale del quesito, l’Agenzia chiarisce che la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa all’accesso al regime. Analogamente, non rileva negativamente il fatto che l’attività sia svolta in modalità smart working per un’azienda straniera, purché il lavoro sia prestato prevalentemente in Italia dopo il trasferimento della residenza. Viene infatti ribadito un principio già affermato in precedenti documenti di prassi: ciò che conta è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, non la sede del datore di lavoro. Pertanto, i redditi derivanti da lavoro svolto fisicamente in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato e possono beneficiare dell’agevolazione.
Con riferimento al secondo quesito, relativo alla presenza dei figli, l’Agenzia conferma che il contribuente può accedere alla maggiore agevolazione, che riduce l’imponibile al 40% del reddito. Tale beneficio spetta in presenza di almeno un figlio minore, a condizione che quest’ultimo sia residente in Italia durante il periodo di fruizione del regime. Nel caso esaminato, la circostanza che i figli siano rientrati in Italia già nel 2025, prima del trasferimento del lavoratore, non preclude l’accesso al beneficio, essendo comunque soddisfatto il requisito della loro residenza nel territorio dello Stato.
Viene inoltre precisato che l’eventuale raggiungimento della maggiore età dei figli nel corso del periodo agevolato non comporta la perdita del beneficio, che continua a spettare fino alla naturale scadenza del regime.
In conclusione, l’Agenzia afferma che il contribuente, una volta trasferita la residenza fiscale in Italia nel 2026 e in presenza di tutti gli altri requisiti normativi, potrà accedere al nuovo regime impatriati per cinque anni, beneficiando sia della tassazione agevolata sia della riduzione rafforzata al 40% grazie alla presenza dei figli.
di Anna Russo
Fonte normativa



