Accordo per gli Edili delle province di Padova, Treviso e Vicenza
L’accordo del 4 marzo 2026 per i dipendenti delle imprese dell’Industria Edile delle province di Padova, Treviso e Vicenza, ha introdotto nuove disposizioni che modificano il Contratto interprovinciale vigente
Accordo per gli Edili delle province di Padova, Treviso e Vicenza
L’accordo del 4 marzo 2026 per i dipendenti delle imprese dell’Industria Edile delle province di Padova, Treviso e Vicenza, ha introdotto nuove disposizioni che modificano il Contratto interprovinciale vigente
L’accordo firmato il 4 marzo 2026, tra CONFINDUSTRIA Veneto Est - Sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso, ANCE Padova e ANCE Vicenza - e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL delle relative province, modifica il Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Vicenza, nel modo che segue
Orario di lavoro operai ed impiegati – Banca ore
Le Parti, confermata la normativa in vigore sull’orario di lavoro, hanno convenuto che le imprese previo accordo con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, potranno convenire l'istituzione di regimi di banca ore nella quale confluiscano tutte le ore di straordinario prestate ai fini della possibilità di fruizione di permessi compensativi retribuiti in luogo del pagamento delle ore di straordinario. Per le ore prestate oltre l'orario normale e accantonate in banca ore è riconosciuta la corresponsione nel periodo di paga della sola maggiorazione del 15%. Resta fermo che il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore.
I permessi compensativi saranno retribuiti come orario ordinario di lavoro e fruiti a richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
Le imprese previo accordo con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, potranno convenire che i permessi compensativi retribuiti possano essere utilizzati al fine di evitare o contenere il ricorso alla sola CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).
I permessi compensativi retribuiti maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
I permessi compensativi retribuiti non fruiti entro tale termine devono essere liquidati con le maggiorazioni di lavoro straordinario previste dal CCNL, scomputando a tale fine la maggiorazione del 15% già corrisposta, e per gli operai senza le percentuali indicate nel CCNL.
L'indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, è confermata nelle seguenti misure giornaliere:
Compenso giornaliero
16 ore | 24 ore | 24 ore |
giorno lavorato | giorno libero | giorno festivo |
€ 7,00 | € 9,00 | € 12,00 |
In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotta criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 30%.
L'indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di chiamata per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel luogo di intervento, secondo le indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.
Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione, oltre il rimborso chilometrico, secondo le modalità e il tariffario ACI, per l'eventuale utilizzo del mezzo proprio , e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.
Resta fermo che, dalla fine dell'intervento lavorativo effettuato a seguito della chiamata, decorrerà un nuovo periodo di 11 ore di riposo giornaliero continuativo ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 66/2003.
Agli operai, agli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed agli autisti è assicurato un pasto caldo.
L'azienda concorre alle spese dello stesso in misura non superiore a 14,00 € giornaliere, fermi restando i trattamenti di miglior favore accordati dall'azienda.
Ove il pasto non possa essere fornito, troveranno applicazione:
- per gli operai in trasferta delle province di Padova, Treviso e Vicenza, le indennità giornaliere di trasferta maggiorate previste nel paragrafo successivo;
- per gli operai non in trasferta, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri e per gli autisti, l'indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto in forma elettronica di pari importo, elevabile fino a € 8,00.
La presente disciplina troverà applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2026.
All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere sito oltre 4 chilometri dai confini territoriali del comune dove è ubicata la sede di lavoro per la quale il lavoratore è stato contrattualmente assunto, indicata nella lettera o contratto di assunzione, o in cui è stato successivamente trasferito, verrà erogata una diaria giornaliera di trasferta di importo differenziato in ragione delle fasce chilometriche, di seguito individuate, entro cui ricade il cantiere di destinazione:
a) 1A fascia: cantiere sito oltre 4 Km e fino a 25 Km dai confini territoriali di cui sopra;
b) 2A fascia: cantiere sito oltre 25 Km e fino a 55 Km dai confini territoriali di cui sopra;
c) 3A fascia: cantiere sito oltre 55 Km e fino a 85 Km dai confini territoriali di cui sopra;
d) 4A fascia: cantiere sito oltre 85 Km
La diaria giornaliera di trasferta, con decorrenza 1° marzo 2026, è erogata secondo le misure giornaliere così incrementate:
a) 1A fascia: 6,50 €
b) 2A fascia: 10,50 €
c) 3A fascia: 15,50 €
d) 4A fascia: 15,50 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km eccedente la 3A fascia.
In alternativa, può essere erogata una diaria giornaliera di trasferta in misura maggiorata, senza riconoscimento del servizio di mensa ovvero del servizio sostitutivo di mensa ovvero dell'indennità sostitutiva del servizio di mensa, dovendo l'operaio provvedere personalmente alle spese per il vitto, secondo le seguenti misure giornaliere:
a) 1A fascia: 20,50 €
b) 2A fascia: 24,50 €
c) 3A fascia: 29,50 €
d) 4A fascia: € 29,50 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km.
Nel caso di prestazione lavorativa senza ripresa dopo la pausa giornaliera la diaria di trasferta è erogata in ragione del 100 % della misura non maggiorata, salvo diversi accordi aziendali già in essere.
In caso di pernottamento in luogo, con fornitura di vitto e alloggio (colazione, pranzo, cena e pernottamento) o rimborso delle relative spese, all'operaio spetta una diaria giornaliera pari a 14,50 € per tutti i giorni di trasferta con pernottamento, compreso quello di andata in luogo ma non quello di ritorno dal luogo.
Per il giorno di ritorno dal luogo all'operaio spetta la diaria giornaliera di trasferta in ragione della fascia chilometrica di distanza del cantiere oltre alla normale retribuzione.
Utilizzo mezzi di trasporto per la trasferta
L'operaio è libero di scegliere se recarsi nel cantiere di trasferta con il mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, con il mezzo di trasporto pubblico o proprio, fermo restando che ha diritto al rimborso delle spese di viaggio solo nel caso sia comandato all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico o proprio.
In assenza di mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, l'operaio può essere comandato all'utilizzo di mezzo pubblico o di mezzo proprio. In caso di utilizzo comandato di mezzo pubblico l'operaio ha diritto al rimborso delle spese di viaggio quali risultanti da documento rilasciato dal vettore oltre alla diaria giornaliera di trasferta. In caso di utilizzo comandato di mezzo proprio l'operaio ha diritto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, qualunque sia il mezzo utilizzato, ad un rimborso chilometrico secondo le modalità e il Tariffario ACI.
All'operaio comandato alla guida dei mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori è corrisposta, oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra, un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione per il tempo di guida andata e ritorno, con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.
Le Parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lettera a) del DLgs 8 aprile 2003 n. 66, il tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.
Le Parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del sopracitato CCNL poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura onnicomprensiva di ogni incidenza. Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida come sopra definita e quantificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120, 2° comma c.c.
Le Parti Sociali di Padova, Treviso e Vicenza convengono che in sede di processo di armonizzazione delle rispettive discipline territoriali verificheranno la possibilità di estendere al personale impiegatizio i trattamenti di trasferta quali normati dal presente articolo.
Decorrenza e durata mensa e trasferta
Gli istituti della mensa e della trasferta come sopra richiamati disciplinati decorreranno dal 1° marzo 2026 e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2028
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale




