lunedì, 23 marzo 2026 | 11:15

Lavoro domestico e trattamento integrativo: i chiarimenti del MEF

La risposta all’interrogazione parlamentare dell'11 marzo 2026, n. 5-05142 affronta il tema del riconoscimento del trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) ai lavoratori domestici in assenza di dichiarazione dei redditi

Lavoro domestico e trattamento integrativo: i chiarimenti del MEF

La risposta all’interrogazione parlamentare dell'11 marzo 2026, n. 5-05142 affronta il tema del riconoscimento del trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) ai lavoratori domestici in assenza di dichiarazione dei redditi


La risposta prende le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo del cosiddetto Bonus Renzi, oggi confluito nel trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021.

Tale beneficio è ordinariamente riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, che lo eroga mensilmente in busta paga e lo recupera mediante compensazione.

Nel caso dei lavoratori domestici, tuttavia, si configura una situazione peculiare: i datori di lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter) non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Ne consegue che il trattamento integrativo non può essere riconosciuto in via automatica in busta paga, ma deve essere richiesto dal lavoratore esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Su questo punto si innesta la questione sollevata dall’interrogante, che evidenzia una criticità concreta: l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione comporterebbe, di fatto, la perdita del beneficio, pur in presenza dei requisiti reddituali sostanziali. Da qui la richiesta di valutare iniziative – anche normative – per garantire il riconoscimento del bonus anche nelle fasi successive, come l’accertamento o la riscossione.

Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria richiama anzitutto i chiarimenti già forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29 del 2020, ribadendo che, in assenza di sostituto d’imposta, il trattamento integrativo può essere fruito tramite dichiarazione, riducendo l’imposta dovuta in sede di conguaglio fiscale, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Il passaggio più rilevante riguarda però l’ipotesi di omessa dichiarazione. In tali casi, gli uffici procedono all’accertamento del reddito ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 600 del 1973, norma che consente di riconoscere, anche in sede accertativa, gli oneri deducibili e le detrazioni spettanti, purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge, inclusi quelli relativi alla documentazione e alla tracciabilità dei pagamenti.

Alla luce di questo impianto normativo, la risposta conclude in senso favorevole al contribuente: non vi sono ragioni per escludere il riconoscimento del trattamento integrativo anche in sede di accertamento. Tale riconoscimento può avvenire sia nella fase istruttoria sia successivamente, ad esempio nell’ambito di un accertamento con adesione.

di Anna Russo