CCNL Igiene ambientale: 150 euro di Compenso Retributivo Aziendale a marzo
Erogato, nel mese di marzo, un Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.) in sostituzione del premio di risultato, ai dipendenti dei servizi ambientali – (Cod. CNEL K531)
CCNL Igiene ambientale: 150 euro di Compenso Retributivo Aziendale a marzo
Erogato, nel mese di marzo, un Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.) in sostituzione del premio di risultato, ai dipendenti dei servizi ambientali – (Cod. CNEL K531)
Il CCNL, sottoscritto tra Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione eServizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, ha previsto una contrattazione a contenuto economico con la funzione di definire un’erogazione annua variabile denominata “premio di risultato”.
Nelle aziende prive di contrattazione aziendale sul premio di risultato, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l’importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.) in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente.
A tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a caricodegli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda.
Ai suddetti lavoratori, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno solare, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto e ricorrendone le condizioni, quanto previsto dal precedente comma nonché, per l’anno solare in corso, i ratei mensili dell’importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di C.R.A. in proporzione ai mesi in forza all’azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda.
Ai fini della corresponsione degli importi, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosimle frazioni inferiori. Le misure degli importi individuali sono ridotte o in relazione agli eventi di malattia intervenuti.
Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il C.R.A. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



