Decreto carburanti: taglio accise e stretta anti-speculazioni
Il DL 18 marzo 2026, n. 33, pubblicato nella GU 18 marzo 2026, n. 64, introduce misure urgenti per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti determinato dalle tensioni internazionali. L’intervento combina riduzioni temporanee delle accise, controlli anti-speculativi e sostegni economici per i settori più esposti
Decreto carburanti: taglio accise e stretta anti-speculazioni
Il DL 18 marzo 2026, n. 33, pubblicato nella GU 18 marzo 2026, n. 64, introduce misure urgenti per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti determinato dalle tensioni internazionali. L’intervento combina riduzioni temporanee delle accise, controlli anti-speculativi e sostegni economici per i settori più esposti
Contrasto alle speculazioni sui carburanti (art. 1)
Si introduce un sistema rafforzato di prevenzione e contrasto alle manovre speculative lungo la filiera dei carburanti. Le società petrolifere sono obbligate a comunicare quotidianamente i prezzi consigliati ai gestori, a pubblicarli sui propri siti internet e a trasmetterli al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso di inadempimento è prevista una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero.
Viene inoltre stabilito il divieto di aumentare i prezzi nell’arco della stessa giornata in cui sono stati comunicati. Il Garante istituisce un sistema di monitoraggio volto a individuare anomalie tra prezzi alla pompa e quotazioni internazionali, con possibilità di attivare controlli della Guardia di finanza lungo tutta la filiera. Le risultanze possono condurre sia a sanzioni amministrative sia a segnalazioni all’autorità giudiziaria, anche per il reato di manovre speculative su merci. Le disposizioni relative ai prezzi hanno durata di tre mesi.
Riduzione temporanea delle accise (art. 2)
Si prevede una riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL, quale misura immediata di contenimento dei prezzi. Per un periodo di venti giorni dall’entrata in vigore del decreto, le aliquote vengono rideterminate in misura pari a 472,90 euro per 1.000 litri per benzina e gasolio e a 167,77 euro per 1.000 chilogrammi per il GPL.
L’intervento comporta un significativo impatto finanziario, stimato in oltre 417 milioni di euro per il 2026, e rappresenta la principale leva diretta di riduzione del prezzo finale per consumatori e imprese.
Misure a favore dell’autotrasporto (art. 3)
Si introduce un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto, al fine di compensare l’aumento del costo del gasolio. Il beneficio è commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto ai livelli di febbraio.
Il credito, riconosciuto nel limite di 100 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo sostenuto. Sono inoltre previste modalità attuative demandate a un decreto ministeriale e un aggiornamento mensile della componente carburante nei contratti fino al 30 giugno 2026.
Credito d’imposta per il settore della pesca (art. 4)
Si prevede un contributo straordinario per le imprese ittiche, anch’esso sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% delle spese sostenute per carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
Il beneficio, riconosciuto nel limite complessivo di 10 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non rileva ai fini reddituali e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il costo sostenuto. Anche in questo caso, criteri e modalità operative saranno definiti con decreto ministeriale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
di Anna Russo
Fonti normative



