giovedì, 19 marzo 2026 | 09:13

CCNL Industria Olearia e Margariniera: nuova disciplina per la riduzione dell'orario di lavoro

Firmato, il 26 febbraio 2026, tra l’ASSITOL e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, l’ accordo sulla modifiva dei riposi e riduzioni dell’orario di lavoro per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera del CCNL dell'Industria Alimentare - (Cod. CNEL E015)

CCNL Industria Olearia e Margariniera: nuova disciplina per la riduzione dell'orario di lavoro

Firmato, il 26 febbraio 2026, tra l’ASSITOL e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, l’ accordo sulla modifiva dei riposi e riduzioni dell’orario di lavoro per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera del CCNL dell'Industria Alimentare - (Cod. CNEL E015)

Nell'ambito del percorso di armonizzazione contrattuale di alcuni istituti specifii per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera con il CCNL dell’Industria Alimentare, delle specificità e caratteristiche settoriali, le parti, in tema di riduzione dell'orario di lavoro hanno stabilito quanto segue.

I lavoratori hanno diritto di godere annualmente a di 4 giornate di riposo in sostituzione delle 6 ex festività 5. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzioni dell’orario verranno riconosciute a tutti i lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2027, restando invariate le modalità di godimento.

La contrattazione aziendale potrà individuare meccanismi di gestione dei riposi di cui al precedente comma per la loro fruizione anche a titolo collettivo al fine di una riduzione dell’orario di lavoro.

I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni '"semi-continue" (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma I concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell'orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
a) lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6;
- 40 ore ex Accordo Interconfederale 22 gennaio 1983;
- 20 ore ex CCNL 6 dicembre 1986;
- Inoltre, ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 8 ore.
b) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6:
- 40 ore ex Accordo Interconfederale 22 gennaio 1983;
- 24 ore ex CCNL 6 dicembre 1986;
- Inoltre, ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 12 ore complessive di riduzioni.

Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, verranno riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026, restando invariate le modalità di godimento. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione verranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2027, restando invariate le modalità di godimento.

Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento, verranno riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026, restando invariate te modalità di godimento. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione verranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2027, restando invariate le modalità di godimento.

Per quanto riguarda la riduzione di orario spettante ai lavoratori giornalieri la cui prestazione normale è fissata in 39 ore settimanali, comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che, se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.

Per il personale impiegatizio, ad eccezione del personale svolgente mansioni legate all’utilizzazione degli impianti, le ROL maturate a partire dal 1° gennaio 2026 dovranno essere fruite entro l’anno. Nell’ipotesi di permessi non goduti entro tale periodo i medesimi potranno essere goduti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione; ad eccezione dell'uso collettivo o di diverse pattuizioni in essere, i permessi eventualmente residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31/12 dell’anno di maturazione.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale